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Assegno di maternità di base: anche per la Corte d’Appello di Firenze deve essere corrisposto alla cittadina non in possesso di PdS di lungo periodo

Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 914 del 2 ottobre 2017

Un’interessante Sentenza della Corte d’Appello di Firenze, sez Lavoro su ricorso avente ad oggetto il rifiuto dell’assegno di maternità di base alla cittadina straniera non in possesso di PdS di lungo periodo.
Sentenza che riforma in toto la decisione di I grado e che dichiara la diretta applicabilità della Direttiva 2011/98 CE, riconosce l’assegno in questione tra le prestazioni ex art 3 Regolamento 883/04 CE e richiama, tra l’altro, la recente decisione 95/2017 della Corte Costituzionale.
L’avvocato illustra brevemente la decisione.

La sentenza conferma la contrarietà della condotta INPS e del Comune – in quanto tesa ad escludere la titolare di permesso non di lungo periodo dai benefici dell’art 74 dlgs 150/01 sull’assegno di maternità di base – a principi di non-discriminazione. A totale riforma del provvedimento di I grado del Giudice del Lavoro di Arezzo, la Corte anzitutto dichiara la correttezza processuale dell’azione promossa sul presupposto dell’art28 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis cpc (azione antidiscriminazione), e riconosce l’assegno di maternità tra le prestazioni essenziali della persona in quanto diretta a soddisfare i bisogni primari, in particolare qualificandola come un beneficio volto a sostenere donne in condizione di particolare vulnerabilità e così dichiarando la contrarietà dell’art 74 dlgs 150/01 al principio di non-discriminazione dell’art 14 CEDU. Non solo. Di nuovo totalmente smentendo le conclusioni del Giudice del I grado, la Corte riconosce il beneficio in questione tra quelli espressamente elencati ai sensi dell’art 3 Regolamento CE 883/2004 ed infine, nel richiamare l’art 12 della Direttiva 2011/98 CE, ne riconosce la diretta applicabilità essendo ormai decorso il termine per il suo recepimento da parte dell’Italia.
Il tutto finanche con un interessante richiamo alle motivazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella recente decisione 95/2017
“.

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Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 914 del 2 ottobre 2017