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Il respingimento “differito” è illegittimo: il migrante dopo lo sbarco deve essere informato della possibilità di presentare richiesta d’asilo

Tribunale di Palermo, ordinanza del 9 ottobre 2017

Photo Credit: Alberdo Biondo, Borderline Sicilia onlus

Il Tribunale di Palermo con questa ordinanza ha annullato il decreto di respingimento cosiddetto “differito” (art. 10 comma 2 del D.Lgs. 286/1998) notificato ad un cittadino tunisino al momento dell’identificazione dopo essere sbarcato insieme ad altri migranti a Palermo.
Il Giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento di respingimento considerando che il ricorrente non è stato correttamente informato della possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale.
Anche se il D. Lgs del 18 agosto n. 142, emanato in attuazione della Direttiva Ue 2013/32/UE, ha dettagliatamente regolato il diritto all’informazione nella fase successiva alla presentazione della domanda di protezione internazionale, per quanto riguarda la fase antecedente alla presentazione della domanda “deve però affermarsi l’attuale sussistenza dell’obbligo di informare il soggetto di proporre domanda, e ciò in forza della stessa natura della norma invocata […]“.
Al tempo stesso “è stato omesso qualsiasi atto istruttorio volto a verificare la sussistenza dei presupposti ostativi all’adozione del decreto“.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 9 ottobre 2017