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Permesso di soggiorno per motivi umanitari: l’assenza di mezzi di sostentamento nel paese d’origine con l’impossibilità di pagare i debiti e mantenere la famiglia giustificano il rilascio

Tribunale di Bologna, ordinanza del 18 ottobre 2017

Photo credit: Angelo Aprile

Un’ordinanza particolarmente interessante del Tribunale di Bologna che riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino senegalese, il quale ha lasciato il Paese poiché aveva contratto un debito tale che per ripagarlo avrebbe dovuto lavorare gratis per anni dovendo però mantenere anche moglie e quattro figli.
La presenza e l’opportunità lavorativa in Italia dovrebbero evitargli tale condizione di soggezione inviando le proprie rimesse nel Paese.

Appare ragionevole ritenere che se egli venisse attualmente rimpatriato rimarrebbe privo dei mezzi di sostentamento per sé e per la famiglia – composta dalla moglie e quattro bambini – trovandosi costretto a lavorare per anni senza retribuzione per risarcire l’ingente danno provocato.
Inoltre, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, in Italia il ricorrente si è impegnato su vari fronti ed ha, fra l’altro, trovato lavoro stagionale come giardiniere (presso la Coop. Sociale a r.l. […]).
Ciò gli può offrire l’opportunità di guadagnare in tempi molto più rapidi la somma di cui è debitore.
Si ritengono sussistere, pertanto, quanto meno sotto il profilo umanitario, elementi tali da poter trovare tutela mediante l’applicazione dell’art. 5, sesto comma, D.Lgs. 286/1998
“.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 18 ottobre 2017