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Sierra Leone. Società segreta Poro: riconoscimento della protezione umanitaria

Tribunale di Bologna, ordinanza del 4 settembre 2017

Il Tribunale di Bologna con ordinanza del 4 settembre 2017 riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino proveniente da una villaggio sito nel distretto di Kono, nella parte est della Sierra Leone, fuggito dal proprio paese di origine a causa delle minacce subite da parte dei membri della società segreta Poro .

Il richiedente, figlio del capo della comunità locale nonché leader locale della società segreta Poro, non vuole, subentrare al ruolo del padre, al quale è obbligato, secondo la tradizione, e pertanto decide di lasciare il paese di origine.
Secondo il Tribunale di Bologna “[…]Le società segrete sono parte integrante della cultura della Sierra Leone, regolano l’identità sessuale, il comportamento sociale e mediano la relazione con il mondo spirituale. Esse hanno funzioni religiose, giudiziarie, educative e militari. La società Poro educa i ragazzi, tramandando segreti spirituali e poteri magici. L’appartenenza ad una società segreta è un prerequisito per la piena appartenenza alla tribù ed è necessaria per essere considerato un adulto pronto per il matrimonio, per cui quasi tutti coloro che vivono nelle province della Sierra Leone, particolarmente nelle aree rurali, appartengono a società segrete. Nelle aree rurali le società segrete giocano un ruolo fondamentale nel mantenimento della legge e dell’ordine. […] Nel distretto di Kono, nell’est del Paese, è previsto che il primogenito di ogni membro anziano della società Poro succeda al padre alla morte di quest’ultimo, anche con la forza. […]Durante il governo totalitario di Siaka Stevens (1967 –1985), il successo di un uomo del Kono District dipendeva dal suo status nella società segreta e costoro avevano il potere di iniziare chiunque non fosse membro o “disciplinarlo” secondo le regole della società che era il più delle volte inumane e pericolose. […]”.

Dopo aver consultato le COI disponibili riguardo l’esistenza e l’operato delle società segrete in Sierra Leone in generale e nel distretto di Kono, da dove proviene il richiedente, in particolare, il Tribunale di Bologna giunge alla conclusione che le dichiarazioni del richiedente devono considerarsi veritiere in base ai requisiti dettati dall’art. 3 comma 5 D.Lgs. 251/07 affermando che “[…] Ad avviso di questa giudice, il ricorrente ha più che sufficientemente circostanziato la propria domanda, spiegando quali pressioni, insulti e minacce ricevesse dal padre e dalla comunità per spingerlo ad entrare nella società, i motivi per i quali non voleva farne parte, inclusa la morte di un fratello durante il rito di iniziazione, come avesse fatto lui a diventare cristiano, l’aiuto da parte della madre, la sua fuga dal villaggio. Le dichiarazioni sono sostanzialmente coerenti nelle diverse sedi in cui sono state rese; sono plausibili in relazione al contesto di provenienza del ricorrente; non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone. Non vi è documentazione che egli avrebbe potuto produrre, considerando la vicenda in questione. Infine, egli ha presentato tempestivamente la domanda di protezione. Essendo rispettati gli indicatori di buona fede soggettiva dettati dall’art. 3, quinto comma, D.Lgs 251/2007 le sue dichiarazioni vanno considerate veritiere. […]“.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 4 settembre 2017