Il Tribunale civile di Roma con questa sentenza riafferma il principio per cui si ha diritto alla coesione familiare anche se i redditi necessari sono maturati successivamente alla domanda, nel corso del giudizio instauratosi a seguito di diniego da parte della Questura (per mancanza di redditi).
Nella fattispecie, la moglie del ricorrente aveva avuto un permesso per cure mediche (gravidanza) e poi aveva richiesto la conversione del permesso per motivi familiari. Il marito al momento della richiesta non aveva redditi sufficienti che però ha maturato successivamente e grazie a questi redditi successivi il Giudice ha riconosciuto il permesso di soggiorno per coesione alla moglie.
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Tribunale di Roma, ordinanza dell’11 novembre 2017