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Divieto di espulsione del cittadino straniero a prescindere dal tipo di reato commesso se nel paese di origine è a rischio di trattamenti inumani o degradanti

Corte di Cassazione sez. penale, sentenza n. 49242/17 del 26 ottobre 2017

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione sul divieto di espulsione dello straniero (in questo caso di origine nigeriana), qualora nel paese di origine venisse sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, ciò a prescindere dal tipo di reato commesso.
La Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che il provvedimento di espulsione dello straniero, disposto ai sensi del Testo Unico all’art. 15, l’espulsione a titolo di misura di sicurezza in materia di stupefacenti, è ineseguibile qualora sussista serio rischio che il soggetto espulso venga sottoposto nel Paese di origine alla pena di morte, ovvero a trattamenti inumani o degradanti, precisando l’irrilevanza, a tal fine, della valutazione relativa alla gravità del reato ed alla pericolosità sociale“.

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Corte di Cassazione sez. penale, sentenza n. 49242/17 del 26 ottobre 2017