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La Bulgaria non è un Paese sicuro ai fini del trasferimento di richiedenti asilo in applicazione del Regolamento Dublino

Consiglio di Stato, sentenza n. 5085 del 3 novembre 2017

Con sentenza n. 5085 del 03 novembre 2017, la più alta Corte amministrativa italiana ha annullato il trasferimento verso la Bulgaria di un richiedente asilo ai sensi del Regolamento 604/2013, confermando, con tale pronuncia, il proprio orientamento già espresso lo scorso anno con le sentenze consecutive n. 3998/2016 Reg. Prov. Coll., n. 3999/2016 Reg. Prov. Coll., n. 4000/2016 Reg. Prov. Coll. e n. 4002/2016 Reg. Prov. Coll.

Nella sentenza il Consiglio di Stato afferma che “non vi siano elementi affidabili per ritenere che le condizioni dei richiedenti asilo in Bulgaria offrano sicure garanzie di rispettare i diritti fondamentali dello straniero e siano tali da scongiurare il fondato rischio di trattamenti disumani e degradanti, siccome prevede l’art. 3, par. 2, del Reg. UE n. 604 del 2013”.

Tale assunto risulta particolarmente rilevante anche alla luce del fatto che il Collegio va oltre le informazioni che erano state fornite dal Ministero degli Affari Esteri, su richiesta dello stesso Collegio. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, tali informazioni “non forniscono elementi tali da rassicurare convincentemente circa l’effettivo raggiungimento di livelli di accoglienza tali da scongiurare il fondato dubbio che sussistano, a tutt’oggi, carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti”.

La sentenza, collocandosi nel solco della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, afferma come a garanzia di incomprimibili diritti fondamentali dello straniero operi un principio di cautela tale per cui il giudice deve annullare il provvedimento di trasferimento di uno straniero tutte le volte che sussista il ragionevole dubbio che vi siano nel Paese di rinvio carenze sistemiche.

In base a tali considerazioni, la più alta Corte amministrativa italiana ha ritenuto prevalenti le informazioni, evidenziate dalla difesa del ricorrente, diffuse da organizzazioni internazionali nonché le decisioni di altre alte Corti Europee sul punto.

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha ritenuto sussistente il rischio di trattamenti inumani e degradanti per il ricorrente qualora lo stesso dovesse essere rinviato in Bulgaria e per tale ragione ne ha annullato il relativo trasferimento.

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Consiglio di Stato, sentenza n. 5085 del 3 novembre 2017

Per ulteriori informazioni sull’azione potete contattare l’avv. Loredana Leo: 3470339581 – [email protected]

Si veda anche:

9 settembre 2016 – Il Consiglio di Stato annulla il trasferimento di richiedenti asilo in Bulgaria in quanto Paese non sicuro

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )