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Ricongiungimento familiare e accertamento dell’età anagrafica del minore: l’esame radiografico disposto dall’Ambasciata è inattendibile

Tribunale di Treviso, ordinanza del 13 novembre 2017

Accogliendo il ricorso proposto da una cittadina guineana naturalizzata italiana il Tribunale di Treviso ha ordinato all’Ambasciata di Dakar il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare ex D. Lgs. 30/2007 alla figlia minorenne della ricorrente, annullando il diniego amministrativo.

Benché in possesso di passaporto e certificato di nascita attestanti le sue generalità e la minore età, la ragazza era stata sottoposta dal Consolato Italiano di Dakar, oltretutto senza consenso informato dell’esercente la potestà genitoriale, all’esame radiografico del polso, all’esito del quale, e pur senza formalmente contestare l’autenticità dei documenti di identità rilasciati dalla Repubblica di Guinea, il visto le era stato negato sul presupposto che avesse un’età uguale o superiore ai 18 anni.

Accogliendo totalmente le tesi difensive il Tribunale di Treviso riconosce l’incertezza e l’approssimazione del test dell’esame osseo, e la sua conseguente inattendibilità sul piano scientifico, stanti le molteplici variabili derivanti da fattori individuali, ambientali e conseguenti all’appartenenza ad una determinata popolazione o comunità genetica. Va ricordato che il cd “test del polso” o test di Greulych e Pyle (e sue varianti) è stato elaborato su di un campione statistico di bambini ed adolescenti nati a Cleveland (Ohio) tra le due guerre del secolo scorso, aventi caratteristiche genetiche, ambientali e nutrizionali non comparabili con quelle di popolazioni che vivono in un’altra epoca ed in un altro continente.

Afferma ulteriormente il Tribunale di Treviso l’applicabilità anche alle procedure di ricongiungimento familiare dei criteri multidisciplinari di determinazione dell’età stabiliti con il DCPM 10.11.2016 n. 234 relativo ai Minori Stranieri non Accompagnati vittime di Tratta, che a sua volta recepisce il parere del Consiglio Superiore della Sanità reso in data 25.09.2009.

L’obbligo di seguire una procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età, nei caso dubbi, è stato da ultimo riaffermato anche dall’art. 5 della recente legge 07 aprile 2017 n. 47 sui MSNA che novella il D. Lgs. 142/2015 introducendo l’art. 19 bis.

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Tribunale di Treviso, ordinanza del 13 novembre 2017