Con questa ordinanza il Tribunale di Bologna considera come veritiere le vicissitudini drammatiche del richiedente protezione internazionale, precisando inoltre che il luogo dal quale proviene non è il sud della Nigeria come invece riportato dalla Commissione territoriale (“ […] l’organo amministrativo è evidentemente incorso in un errore in quanto il ricorrente ha sempre dichiarato di provenire dalla città di Jos e non dal sud della Nigeria “).
Il Giudice ha specificato, una volta evidenziata la violenza sistemica esistente in Nigeria tanto da ricondurre la fattispecie all’art. 14 co.1 lett.c) , che è “è da sottolineare che i precedenti penali di cui l’imputato è gravato, per la loro tenuità e per la tipologia di reato, non sono tali da far ritenere che il ricorrente costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine e la sicurezza pubblica a norma dell’art. 16 lett. d) e d bis) D.L.vo n. 251/2007“.
In accoglimento totale del ricorso riconosce allo stesso lo status di persona avente diritto alla protezione sussidiaria.
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 27 novembre 2017