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Assegno di maternità: la prestazione sociale è a favore anche delle cittadine straniere prive del permesso di soggiorno di lungo periodo

Due sentenze della Corte di Appello di Firenze

In merito alle prestazioni sociali in favore di cittadine straniere prive del permesso di soggiorno di lungo periodo, si pubblicano due pronunce della Corte di Appello di Firenze: entrambe hanno riconosciuto l’assegno di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 151/01 condannando l’INPS al relativo importo nella misura di legge, oltre agli interessi legali dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al saldo.

La sentenza n. 931 del 28.09.2017 ha riconosciuto l’assegno di maternità ex art. 74 d.lgs. 151/01 a cittadina bengalese titolare di permesso per motivi familiari.
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Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 903 del 28 settembre 2017

La sentenza n. 1001 del 12 ottobre ha riconosciuto la prestazione sociale a cittadina marocchina titolare di permesso per motivi familiari dando diretta applicazione all’accordo euromediterraneo con il Regno del Marocco (in termini con i precedenti della stessa Corte 580/2017 e 792/2017).
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Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 1001 del 12 ottobre 2017