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Decreto flussi 2016 – Sentenza del Tar sul silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Brindisi sull’istanza di nulla osta al lavoro stagionale

TAR per la Puglia, sentenza n. 98 del 26 gennaio 2018

Il caso in esame riguarda la domanda di nulla osta avanzata dal datore di lavoro in favore di un cittadino albanese.

La Prefettura e la Questura di Brindisi comunicavano, ai sensi dell’art. 10 bis. l. n. 241/90, all’interessato che la domanda non sarebbe stata accolta perché il lavoratore risultava essere destinatario di un decreto di espulsione; tempestivamente il datore di lavoro unitamente al lavoratore inviavano le memorie ex art. 10 bis. cit. e fornivano la prova che il decreto di espulsione del 11.11.2005 era da considerarsi ormai decaduto.

Poiché a seguito delle memorie presentate le amministrazioni non adottavano il provvedimento definitivo, il datore di lavoro ricorreva al Tar Lecce per ottenere l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brindisi sull’istanza presentata all’inizio dell’anno 2017 di nulla osta, ex art. 24 D. Lgs. n. 286 del 1998, al lavoro in favore del cittadino albanese I. R., nell’ambito del decreto flussi anno 2016 per motivi di lavoro stagionale e sulle memorie ex art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 inviate il 03.05.2017.

Il Tar Lecce con la sentenza n. 98/2018 accoglie il ricorso con condanna alle spese ed osserva quanto segue: “All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione resistente va accolta, atteso che la Prefettura di Brindisi, dopo aver comunicato al ricorrente ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 i motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza di nulla osta al lavoro stagionale, nonostante il ricevimento da parte dell’interessato delle osservazioni con la nota del 3.05.2017, non ha provveduto a concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento finale, nonostante lo spirare del termine di legge ex art. 2 Legge n° 241/1990, senza che peraltro occorra (nel caso di specie) l’autorizzazione del Ministero dell’Interno per il rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato, di cui all’art. 13 comma 14 D. Lgs. n. 286 del 1998, essendo decorsi più di cinque anni dall’espulsione dell’interessato avvenuta in data 11.11.2005“.

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TAR per la Puglia, sentenza n. 98 del 26 gennaio 2018