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Il testo di riforma del Regolamento Dublino approvato dal Parlamento: un orientamento meno securitario?

Freedom’s a marvellous name
Aldous Leonard Huxley, Eyeless in Gaza, London, 1936.

Sono passati sette anni da quando il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa disse «Europe should do better in terms of refugee protection. A fair and efficient system that would fully guarantee the human rights of asylum seekers in Europe is still wanting. The Dublin Regulation should be revised as soon as possible in order to put an end to this situation»1. Oggi, il fallimento del Sistema Dublino rende necessario un nuovo approccio. Dopo l’approvazione da parte della Commissione LIBE il 19 ottobre, il testo di riforma del Regolamento Dublino, frutto di un lungo negoziato a partire dalla proposta della Commissione europea2, è stato approvato in prima lettura dal Parlamento il 6 novembre scorso3.
L’idea alla base della riforma del Parlamento europeo è che se da un lato gli Stati membri, tutti, dovranno accettare di condividere equamente la responsabilità delle domande di protezione internazionale, al fine di ridurre il peso sugli Stati in prima linea e soprattutto preservare le frontiere esterne dell’Unione; dall’altro i richiedenti asilo, tutti, devono essere registrati e dovranno accettare di non poter scegliere lo Stato membro competente a valutare la loro richiesta di asilo rispettando le regole e non tentando di spostarsi di propria iniziativa tra i vari paesi europei. L’unica via per ottenere protezione in Europa sarebbe quella di restare nello Stato membro individuato come responsabile.

Una nuova gerarchia dei criteri: i “legami significativi” con uno specifico Stato membro.

La proposta di riforma della Commissione4 negava ogni dimensione europea agli esiti della procedura d’asilo e non teneva in alcuna considerazione le esigenze e le aspirazioni dei rifugiati rispetto al loro percorso di integrazione, mentre nel nuovo testo viene finalmente proposta una nuova gerarchia dei criteri e una nuova visione che tiene conto dei collegamenti effettivi tra il richiedente asilo e lo stato membro5.
Quindi nel caso in cui i richiedenti asilo abbiano familiari6, finalmente è la prima cosa che viene presa in considerazione, o legami con un particolare Stato membro, come precedenti soggiorni, esperienze passate di studio e formazione7, tale Stato sarà competente. Si prevede anche la possibilità che il richiedente venga patrocinato da una organizzazione accreditata che si faccia carico del trasferimento e del soggiorno finché non viene adottata una decisione definitiva in merito alla domanda di protezione, a patto che lo Stato membro in cui l’organizzazione ha sede accetti di prendere in carico la domanda8.
Con il fine di garantire il rapido trasferimento dei richiedenti assegnati ad altri Stati membri, si propone di introdurre una specifica procedura per il ricongiungimento familiare9 e altri legami con uno specifico stato membro. Il richiedente dovrebbe essere trasferito immediatamente nello Stato membro in cui sostiene di avere un familiare o “legami significativi”, come titoli di soggiorno o di studio, e solo in seguito detto Stato svolgerà indagini al fine di verificare che siano effettivamente soddisfatte le condizioni previste10. In caso di riscontro positivo, lo Stato membro di assegnazione diventa lo Stato membro competente, altrimenti il richiedente sarà ricollocato nuovamente in linea con la chiave di distribuzione11. Al richiedente dovrebbe essere inoltre data la possibilità di chiedere, per iscritto, che uno specifico Stato membro si assuma la responsabilità della sua domanda, in virtù dei suoi legami familiari, culturali o sociali, delle competenze linguistiche o di altri legami che faciliterebbero il suo percorso di integrazione sul territorio12, attribuendo agli Stati membri poteri discrezionali più flessibili rispetto a quanto previsto dalla Commissione13 e dallo stesso Regolamento attualmente in vigore.
Ma soprattutto, viene eliminato il criterio secondo cui al primo paese di arrivo spetta automaticamente la valutazione delle richieste di asilo, che era stato rafforzato nella proposta originaria della Commissione14.

Un nuovo meccanismo correttivo di assegnazione.

Il problema continua a sussistere per tutti coloro che mancano dei fattori di collegamento15. In questo caso, il Parlamento abbandona l’approccio emergenziale della Commissione16, prevedendo che laddove non fosse possibile applicare i criteri previsti, i richiedenti verrebbero ricollocati tramite un meccanismo correttivo di assegnazione permanente ed automatico17, che quindi si sostituisce al criterio dello Stato membro di primo ingresso chiamando in causa per la prima volta l’intero territorio dell’Unione europea18.
Le quote di ciascuno Stato membro, cosi come nella proposta della Commissione, sarebbero calcolate sulla base del PIL e della popolazione e i richiedenti sarebbero trasferiti nello Stato membro che presenta il minor numero di richiedenti rispetto alla sua quota conformemente alla chiave di distribuzione19. Lo Stato membro di assegnazione diventerebbe quindi lo Stato competente ad esaminare la domanda senza attivare una ulteriore procedura di determinazione della responsabilità, semplificando la proposta della Commissione e scongiurando quindi la possibilità di un ulteriore trasferimento20. I richiedenti asilo innanzitutto potranno scegliere in una lista ristretta di quattro stati che in quel frangente hanno il minor numero di richieste di asilo in riferimento alla loro quota. Per la prima volta, quindi, si tiene conto delle preferenze. Il meccanismo sembrerebbe razionale, sebbene permanga un certo grado di casualità e di complessità ad influenzare la vita del richiedente e il rischio che gli stati in lista presumibilmente possano essere, almeno inizialmente, gli stati tradizionalmente meno “accoglienti”21.
Nella relazione della Commissione LIBE viene eliminata la possibilità prevista dalla Commissione di non partecipare al meccanismo attraverso il pagamento di una quota, considerando tale possibilità incompatibile con il principio di solidarietà di cui all’art. 80 del TFUE22. Al fine di penalizzare gli Stati che si ritraggono dai propri obblighi, gli stati membri che si rifiutino di ricollocare dei richiedenti rischiano una limitazione nell’accesso ai fondi europei e non potranno utilizzare i fondi per il rimpatrio dei richiedenti le cui domande di protezione siano state rigettate23. Viene comunque previsto un periodo di tre anni di transizione per gli Stati al fine di giungere alla chiave di distribuzione attraverso il supporto dell’Agenzia per l’asilo24.

L’obbligo di registrazione e la “verifica di sicurezza”.

Propedeutica al funzionamento dell’intero impianto è la condizione che il richiedente si sia registrato nello Stato membro di primo ingesso che quindi continua a svolgere un ruolo importante25. Laddove il richiedente cercasse di evitare la registrazione, o fornisse informazioni non veritiere in merito ai legami con un particolare stato, ovvero si spostasse sul territorio dell’Unione per poi registrarsi in un secondo momento questi sarebbe destinato in maniera fortuita ad uno stato membro sulla base della chiave di distribuzione. La logica è semplice, soltanto se le regole vengono rispettate il richiedente ha la possibilità di esprimere una preferenza tra quattro paesi come sua futura destinazione, in caso contrario non avrà nessuna possibilità di scelta. Di contro, laddove i Paesi in prima linea sistematicamente non ottemperino all’obbligo di registrare i richiedenti, e qui il riferimento va anche all’Italia, la ricollocazione dei richiedenti da loro territorio sarà interrotta26.
Con questo impianto, tuttavia, tra gli obblighi del richiedente si conferma la previsione secondo la quale la persona che ha fatto ingresso irregolare debba chiedere la protezione nello Stato membro di primo ingresso così come previsto dalla proposta della Commissione27, sebbene si tratti di una condotta non più punibile con l’applicazione della procedura accelerata28. A tal proposito, si propone di eliminare una tra le più gravi sanzioni previste dalla proposta della Commissione per i richiedenti asilo che violano le disposizioni del Regolamento Dublino, prevedendo di conseguenza che l’accoglienza non possa essere negata finché non si verifichi il trasferimento del richiedente nello Stato membro responsabile anche laddove il richiedente si trovi in Stati membri diversi da quello in cui dovrebbe trovarsi29.
Una delle priorità dichiarate è quella di garantire il controllo di chi è presente sul territorio europeo, preservando in questo caso un orientamento securitario. Al tal fine viene esplicitamente prevista una verifica di sicurezza30, per cui lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione immediatamente dopo la registrazione dovrebbe procedere alla verifica della pericolosità del richiedente attraverso le banche dati nazionali e dell’Unione ed eventuale colloquio specificamente dedicato. Qualora questi risulti rappresentare, per gravi motivi, un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, il trasferimento non viene effettuato e lo Stato che ha avviato la procedura esamina la domanda di asilo con procedura accelerata31. In pratica, solo laddove il richiedente asilo non costituisca un pericolo per la sicurezza, si procede con l’accertamento in merito alla sussistenza di fattori di collegamento.

Ancora un filtro iniziale agli arrivi.

La soluzione accolta dal Parlamento, anche se valida per molti aspetti, non è tuttavia esente da criticità. Sebbene, la relatrice Wikström elimini il preventivo controllo di ammissibilità delle domande di asilo, che «comporterebbe solamente un (nuovo) insensato onere aggiuntivo per gli Stati membri in prima linea»32, viene comunque previsto un filtro per i richiedenti che hanno scarse possibilità di ricevere protezione. Laddove l’autorità competente per la determinazione dello Stato membro, dopo aver svolto il colloquio personale, concluda che lo Stato competente non possa essere determinato sulla base della minore età, dei criteri in materia di legami familiari o di persone a carico, lo Stato che ha avviato la procedura di determinazione della domanda prima di applicare gli ulteriori criteri verifica se, prima facie, la domanda di protezione risulti convincente33. In un caso del genere, i richiedenti non verrebbero trasferiti ma sarebbe lo Stato che ha avviato la procedura di determinazione ad essere competente per il trattamento della domanda di protezione e che avrebbe un sostegno da parte europea sia al fine della valutazione nel merito della domanda che per realizzare l’eventuale rimpatrio34. Infatti, secondo il Parlamento, ricollocare richiedenti che hanno probabilità quasi nulle di ricevere protezione internazionale non è funzionale all’efficace funzionamento del sistema di asilo. Chiedere protezione in Europa, resta, per alcuni versi, una corsa a ostacoli35.

Come dovrebbe funzionare il sistema in pratica?

Nel momento in cui il richiedente asilo giunge in Europa, deve essere registrato e deve essere effettuato un controllo nei database europei e nazionali. Deve essere effettuato un esame iniziale sulle possibilità di successo della richiesta per stabilire se il richiedente asilo possa essere idoneo per la protezione internazionale, quindi comunque una scrematura iniziale. Se la domanda risulta convincente e laddove il richiedente asilo non costituisca un pericolo per la sicurezza, bisognerà procedere con l’accertamento in merito all’applicabilità di altri criteri. In caso affermativo, il richiedente asilo sarà trasferito nello Stato interessato, altrimenti avrà la possibilità di scegliere tra i quattro paesi o verrà automaticamente assegnato ad uno Stato membro dell’UE36. Resta un meccanismo complesso che potrebbe risultare di non immediata comprensione per una persona appena giunta sul territorio europeo.
In caso di riconoscimento, viene previsto che il paese resti responsabile fino all’ottenimento di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti. Se il titolare decidesse di spostarsi in un altro stato membro, sarà rimandato nello stato responsabile, in cui dovrà restare37. Ancora non viene garantito al titolare la libertà di circolazione sul territorio europeo e quindi un reale reciproco riconoscimento delle protezioni riconosciute a livello europeo.

Le garanzie previste per i MSNA.

In caso di trasferimento, lo Stato di destinazione dovrebbe garantire l’adozione delle misure di tutela necessarie e soprattutto la nomina del tutore38. I minori non accompagnati dovranno infatti essere affidati ad un tutore al massimo entro le 24 ore dalla richiesta di asilo, che dovrà presenziare sia all’intervista che al rilevamento delle impronte39. Non saranno effettuati trasferimenti di minori non accompagnati senza una previa valutazione da parte di una squadra multidisciplinare40 e viene esplicitamente previsto un divieto di trattenimento. Sebbene più garantista rispetto alla proposta della Commissione, la previsione per cui il meccanismo di assegnazione si applicherebbe anche ai minori privi di parenti o legami con uno Stato membro specifico41 non sembra coerente con la interpretazione della stessa Corte di giustizia secondo cui sarebbe nell’interesse del minore restare nello Stato membro in cui è presente42 e non essere oggetto di inutili trasferimenti.

Il diritto di ricorso.

Il Parlamento elimina le restrizioni ai motivi del ricorso, introdotti dalla proposta di riforma della Commissione43, e allunga i termini considerando la necessità di garantire al richiedente il tempo sufficiente per esercitare tale diritto e le tutele previste44. Limitare il diritto di ricorso solo ad alcune violazione dei diritti sarebbe incompatibile con quanto sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali45, ai sensi del quale il riesame giurisdizionale deve infatti costituire una garanzia effettiva. Ciò non può essere messo in discussione al solo fine di garantire una rapida determinazione della competenza e una rapida distribuzione dei richiedenti.

Il diritto di informazione.

Molto spesso, nella prassi, i richiedenti asilo non sanno di essere soggetti al Regolamento e non sono edotti sul suo funzionamento. Nel testo del Parlamento si sottolinea la necessità di apportare dei miglioramenti nella comunicazione delle informazioni che sia adeguata ai destinatari specificando dettagliatamente tutto ciò che deve essere oggetto di informativa46. Il fine è quello di incrementare la comprensione del sistema ed evitare ovviamente i movimenti secondari, prevedendo che i richiedenti siano informati sui progressi delle procedure che li riguardano, per iscritto, ad intervalli di almeno due settimane47. Tuttavia si dubita che questo possa comportare dei cambiamenti sostanziali nella prassi fino a che non saranno previste delle specifiche sanzioni a carico degli Stati membri in caso di omissione.

I costi delle procedure Dublino.

Il Parlamento prevede che i costi dell’accoglienza dei richiedenti fino alla determinazione della competenza o laddove la domanda appaia avere scarse possibilità di successo48, cosi come quelli di ogni trasferimento effettuato49, vengano rimborsati dal bilancio generale dell’UE, per non gravare troppo soprattutto su quegli Stati che dovranno svolgere una funzione di filtro ed incentivare gli stati europei ad effettuare le registrazioni. Inoltre viene previsto che la responsabilità dei trasferimenti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione sia assunta all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, che acquisisce un ruolo sempre più pregnante all’interno del sistema50.

La discussione in Consiglio ed eventuali prospettive future.

Sebbene non possa che valutarsi positivamente la scelta del Parlamento di procedere ad una riforma significativa pure in termini di indirizzo politico, anche attraverso l’eliminazione del criterio di primo ingresso51, se letto alla luce degli accordi di cooperazione con i paesi terzi e di origine, del controllo, dell’esternalizzazione delle frontiere, e della revisione integrale del sistema europeo, il testo di riforma risulta molto meno garantista. Ora la parola passa al Consiglio che non ha ancora adottato il mandato per i negoziati su Dublino. Staremo a vedere cosa succede considerando quanto gli Stati siano impegnati a difendere le proprie frontiere, l’efficacia dei rimpatri, la propria sovranità territoriale e la coerenza con tutto il sistema di riforma messo in piedi dall’Unione europea52. L’auspicio dichiarato del Parlamento è che il Consiglio nel decidere sul regolamento in oggetto si ponga come obiettivo quello di realizzare un sistema che nella pratica funzioni realmente e non solo un sistema in grado di ottenere l’unanimità53. Quindi nonostante le intenzioni dichiarate del Consiglio di raggiungere un accordo entro giugno 201854, la battaglia sulla solidarietà si annuncia difficile soprattutto per quanto concerne il tema della redistribuzione dei richiedenti sulla base delle quote obbligatorie a causa di interessi divergenti tra gli Stati membri che nel Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017 hanno messo in discussione l’efficacia della ricollocazione e delle quote come soluzione al “problema” dell’immigrazione irregolare55.
In questo scenario, caratterizzato da flussi migratori in evoluzione, una risposta fondata su interessi unilaterali e di tipo solo politico ed emergenziale risulta sicuramente inadeguata.

Annapaola Ammirati, Ilaria Sommaruga

  1. Council of Europe, The “Dublin Regulation” undermines refugee rights, 22 settembre 2010, reperibile in https://rm.coe.int/168071e49f.
  2. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), Bruxelles, 4 maggio 2016, COM(2016)270 final.
  3. Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)), 6 novembre 2017, A8-0345-2017, reperibile in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0345+0+DOC+XML+V0//IT.
  4. Cfr. AMMIRATI A., La proposta di un nuovo Regolamento Dublino: un approccio securitario, 12 giugno 2017, reperibile in http://openmigration.org/analisi/la-proposta-di-un-nuovo-regolamento-dublino-un-approccio-securitario/.
  5. Cfr. DI FILIPPO M., The reform of the Dublin System ant the first (half) move of the Commission, Università di Pisa-Osservatorio sul Diritto Europeo dell’Immigrazione, 12 maggio 2016, reperibile in http://www.sidiblog.org/2016/05/12/the-reform-of-the-dublin-system-and-the-first-half-move-of-the-commission/.
  6. Si prevede anche la possibilità di ricongiungere il richiedente con un membro della famiglia regolarmente soggiornante in uno Stato membro e non necessariamente titolare di protezione internazionale. Emendamento 112, art. 11.
  7. Specificamente il rilascio di titoli di studio o diplomi professionali da parte di un istituto di istruzione avente sede in uno Stato membro entra a pieno titolo nella gerarchia dei criteri. Emendamento 117, art. 14 bis.
  8. Emendamento 124, art. 18 bis
  9. In maniera funzionale, viene estesa ulteriormente rispetto alla proposta della Commissione, la nozione di famiglia includendo anche i figli minori indipendentemente dal fatto che siano coniugati o meno e maggiorenni, se a carico. Si v. Emendamento 40, art, 2, comma 1, lett. g) della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit. Già nella Proposta della Commissione, la definizione di familiare viene ampliata ai fratelli e alle sorelle dei richiedenti asilo e ai legami creatisi nei Paesi terzi di transito, ad esempio nei campi profughi.
  10. V. Emendamento 150, art. 24 bis, e Emendamento 151, art. 24 ter, della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.
  11. Ibidem, art. 24 bis.
  12. V. Emendamento 11, Considerando n. 21; Emendamenti 125-130, della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit. E’ escluso da tale possibilità il richiedente asilo considerato un rischio per la sicurezza o che appaia manifestamente improbabile possa ottenere il riconoscimento di una protezione.
  13. La Commissione proponeva di restringere l’applicazione delle clausole discrezionali, prevedendo che potessero essere esercitate solo per far valere legami familiari non coperti dalla definizione del Regolamento ovvero al fine di permettere il ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela e applicate solo se nessuno Stato membro fosse stato determinato competente. Cfr. art. 19 della Proposta di Regolamento, cit.
  14. Cfr. AMMIRATI A., La proposta di un nuovo Regolamento Dublino: un approccio securitario, cit. Vengono anche soppressi i criteri di determinazione della competenza relativi all’ingresso con esenzione del visto e in caso di domanda presentata nella zona internazionale di transito di un aeroporto. Emendamenti 121-122 della Relazione, cit.
  15. Asgi, Con la riforma del Regolamento Dublino approvato dalla Commissione LIBE del Parlamento UE prende avvio un profondo cambio di paradigma nel sistema d’asilo europeo, cit.
  16. Si veda il nuovo Capo VII della Proposta della Commissione europea. Era previsto che il meccanismo si azionasse solo nel caso in cui uno Stato si trovasse ad affrontare un numero eccessivo di domande di protezione.
  17. Si v. il Capo VII della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.
  18. Ibidem. Nel caso di gruppi, i richiedenti protezione possono richiedere di essere registrati insieme per un massimo 30 persone. Questo permette ai richiedenti di essere trasferiti insieme nello stesso Stato membro, ma non concede il diritto di chiedere protezione in un paese specifico. Si v. Emendamento 174, art. 36, par. 1 quinquies.
  19. Emendamento 152, art. 24 quater.
  20. Si v. Emendamento 27, Considerando n. 33 della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.
  21. Emendamenti 172-173, art. 36, par. 1 ter e 1 quater. Ovviamente, dato che questi Stati cambiano a seconda del momento, non sarà possibile per un richiedente sapere quali sono i quattro Stati membri disponibili al momento in cui decide di chiedere protezione. Anche questo, nelle intenzioni del Parlamento, dovrebbe evitare di costituire un “fattore di attrazione”, ma la scelta limitata dovrebbe al contempo, riservando al richiedente voce in capitolo nella procedura, contribuire a ridurre i movimenti secondari.
  22. Emendamento 178, art. 37, Solidarietà finanziaria.
  23. Emendamento 2012, art. 43 ter, Misure coercitive.
  24. Gli Stati membri che hanno ricevuto storicamente numeri importanti di richiedenti asilo continueranno ad assumersi una responsabilità maggiore, mentre quelli con meno esperienza partiranno con una quota inferiore. Nel corso dei tre anni, secondo il parlamento, le quote degli Stati membri si avvicineranno alla loro quota equa.
  25. Viene specificamente previsto che una persona entrata nel territorio di uno Stato membro in maniera irregolare debba essere registrata nel sistema Eurodac. Si v. Emendamento 47, art. 3, par. -1, della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.
  26. Emendamento 202, Capo VII bis, art. 43 bis, della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.
  27. Si v. art. 4, par. 1, della Proposta della Commissione, cit. Viene anche mantenuta la previsione secondo cui il richiedente è tenuto a collaborare con le autorità competenti degli stati membri, essere presente e a disposizione delle autorità, a rispettare la decisione di trasferimento e a presentare tempestivamente qualsiasi elemento e informazione pertinente per la determinazione dello stato competente, in questo caso, in maniera più efficace, entro la decisione finale in merito alla determinazione dello Stato competente. Si v. Emendamento 57, art. 4 par. 2, della Relazione sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.
  28. Ivi, Emendamento 58, art. 5, par. 1.
  29. V. art. 5, par. 3 della Proposta della Commissione europea e Emendamento 60, art. 5, par. 3, della Relazione sulla Proposta di regolamento, cit. Si veda anche la sentenza della Corte di Giustizia del 27 settembre 2012, Cimade, Gisti c. Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration C-179/11.
  30. Si veda il nuovo art. 3 bis, della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.
  31. Ivi, Emendamento 53, art. 3, par. 3 bis. Si include anche il caso in cui il richiedente sia stato precedentemente espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.
  32. Progetto di Relazione sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (rifusione) (rifusione), cit., Emendamento 3, Considerando n. 17, Motivazione, p. 8 e Emendamento 25, art. 3, par. 3.
  33. Emendamento 107, Art. 9, par. 2 bis.
  34. Si v. Emendamento 8, il nuovo Considerando n. 17 ter, della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.
  35. Cfr. Asgi, Con la riforma del Regolamento Dublino approvato dalla Commissione LIBE del Parlamento UE prende avvio un profondo cambio di paradigma nel sistema d’asilo europeo, 24 ottobre 2017, reperibile in https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-regolamento-dublino-riforma/.
  36. European Parliament, EU asylum policy: reforming the Dublin rules to create a fairer system, 19 ottobre 2017, reperibile in http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20171019BKG86403/20171019BKG86403_en.pdf.
  37. Si v. art. 20, par. 1, lett. e), della Proposta della Commissione, cit.
  38. Ivi, Emendamento 10, Considerando 20; Emendamento 102, art. 8, par. 5.
  39. Si vedano Emendamenti 90-98 della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.
  40. Emendamento 99, art. 8, par. 4.
  41. Emendamento 110, art. 10, par. 5.
  42. Cfr. Asgi, Con la riforma del Regolamento Dublino approvato dalla Commissione LIBE del Parlamento UE prende avvio un profondo cambio di paradigma nel sistema d’asilo europeo, 24 ottobre 2017, reperibile in https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-regolamento-dublino-riforma/. Si v. sentenza del 6 giugno 2013, M.A. e a. c. Secretary of State for the Home Department, causa C-648/11.
  43. La Commissione proponeva di limitare la portata del ricorso solo alla valutazione del rischio di eventuali violazioni dell’art. 3, par. 2, del Regolamento in merito al divieto di trasferire un richiedente verso uno Stato in cui rischia di subire trattamenti inumani o degradanti ovvero in caso di violazione dei criteri collegati alla minore età del richiedente e del rispetto dell’unità familiare. Art. 28, par. 4, della Proposta della Commissione, cit.
  44. Si v. Emendamento 17, Considerando n. 24; Emendamenti 156-157, art. 28, par. 2 e 4, della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.
  45. Si noti che in riferimento all’art. 3, par. 2, del Regolamento in relazione alle carenze sistemiche, il Parlamento propone una formulazione più garantista prevedendo che il trasferimento possa essere sospeso laddove il richiedente sia esposto a un rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali e non solo quindi in relazione all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali.
  46. Si vedano Considerando 22 bis, 22 ter e 23 bis, della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.
  47. Ivi, Emendamento 81, art. 6, par. 3 ter.
  48. Emendamento 104, art. 8 bis.
  49. Emendamento 165, art. 31, par. 1. Già la Proposta della Commissione prevedeva tale tipo di supporto europeo per quanto concerneva il trasferimento in applicazione del meccanismo correttivo di assegnazione. Si v. il Considerando n. 34.
  50. Emendamento 3, Considerando n. 9, della Relazione.
  51. Asgi, Con la riforma del Regolamento Dublino approvato dalla Commissione LIBE del Parlamento UE prende avvio un profondo cambio di paradigma nel sistema d’asilo europeo, 24 ottobre 2017, reperibile in https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-regolamento-dublino-riforma/.
  52. Cfr. CAMILLI A., Il Parlamento europeo da il via alla riforma di Dublino sull’asilo, 16 novembre 2017, reperibile in https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2017/11/16/regolamento-dublino-parlamento; LEOPARCO E., Dublino IV: una riforma necessaria per il bene dell’Europa, 20 novembre 2017, reperibile in http://www.affarinternazionali.it/2017/11/dublino-riforma-necessaria-europa/.
  53. Si v. Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), cit., p. 116.
  54. Si v. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_15057_2017_REV_1&from=EN.
  55. Si vedano, Osservazioni del presidente Donald Tusk a seguito delle riunioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017, reperibile in http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/12/15/remarks-by-president-donald-tusk-on-the-european-council-meetings-on-14-and-15-december-2017/; European Council, Leaders’ Agenda. Migration: way forward on the external and internal dimension, dicembre 2017, reperibile in http://www.consilium.europa.eu/media/32083/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf. Cfr. CAMILLI A., Le quote per i migranti dividono il Consiglio europeo, 15 dicembre 2017, reperibile in https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2017/12/15/consiglio-europeo-immigrazione.

Annapaola Ammirati

Impegnata sia come attivista che a livello professionale nell’ambito del diritto di asilo e del diritto alla libertà di movimento. Ha partecipato a ricerche collettive, interventi sul campo e movimenti solidali con riferimento alle politiche di controllo delle migrazioni. Dalla fine del 2018 operatrice legale del progetto In Limine di ASGI, che affronta i temi dell’approccio hotspot, della detenzione amministrativa e delle politiche di gestione delle frontiere esterne dell’UE.