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Protezione umanitaria al richiedente asilo affetto da diabete: il rimpatrio comporterebbe la perdita di opportunità di cure vitali

Tribunale di Bologna, ordinanza del 5 dicembre 2017

Photo credit @ Emergency - Ambulatorio di Polistena (RC)

ll caso riguarda un richiedente asilo bengalese, attualmente trentanovenne, che ha dichiarato di essere malato di diabete e che i suoi genitori erano morti a causa di tale patologia. In Bangladesh gestiva un allevamento di polli ma era stato costretto a chiudere perché non guadagnava a sufficienza per sostenere la famiglia, pagare le cure e restituire i debiti contratti per l’attività.
Non riuscendo a trovare un lavoro che gli consentisse di mantenere la famiglia e pagarsi le cure (“ha più volte dichiarato di essersi trovato in Bangladesh nell’impossibilità di curarsi adeguatamente, non avendo i mezzi economici per acquistare l’insulina“), aveva dato in garanzia alcuni beni e preso una somma in prestito per andare in Libia. Se tornasse in Bangladesh, prima di tutto non sarebbe in grado di curarsi e secondariamente non riuscirebbe a restituire le somme mutuate.

Il Giudice, verificato dalla documentazione prodotta che il ricorrente risulta affetto da diabete e per questo deve fare iniezioni quattro volte al giorno, ha considerato che il “rinvio in Bangladesh comporterebbe per il richiedente la perdita di opportunità di cure per lui vitali“, riconoscendo la protezione umanitaria.
La mancata assunzione di insulina può comportare infatti per un diabetico gravissime conseguenze e finanche la morte. In Italia tale farmaco è erogato gratuitamente ai diabetici, unitamente ad altri presidi medici.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 5 dicembre 2017