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Riconoscimento della protezione sussidiaria per i provenienti dal nordest della Nigeria oppure dalla zona del “Middle-Belt”

Tribunale di Torino, ordinanza del 22 gennaio 2018

Photo credit: Carmen Sabello

Il Tribunale Ordinario di Torino ha riconosciuto la protezione internazionale sussidiaria nei confronti di un richiedente asilo proveniente dallo Stato della federazione nigeriana del Borno.

Il giudice, in particolare, ha fatto il punto in materia di protezione internazionale sussidiaria ribadendo che, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: a) “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando l’art. 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando l’art. 35 della Direttiva 2011/95/Ue); b) “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue”; c) “l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009). d) nell’ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere “quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro”) l’unico elemento rilevante ai fini dell’accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30,1.2014, sentenza Diakité).

L’ordinanza ha evidenziato che, secondo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in presenza dell’ipotesi di cui all’art 14 lett c) si prescinde dalla posizione personale del richiedente e quindi il rischio che corre il singolo individuo non deve essere provato, non applicandosi il principio della personalizzazione della minaccia o del danno (vd Cass Civ 6503/14 «In tema di protezione internazionale dello straniero, l’esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del “fumus persecutionis”, mentre, con riferimento all’ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo»).

Per quanto riguarda la Nigeria, l’ordinanza in oggetto ha statuito che, per poter concedere la richiesta protezione sussidiaria, è necessaria la prova da parte del richiedente di provenire da uno degli Stati collocati nella zona Nord-Est del Paese (Stati di Borno, Yobe e Adamawa) oppure da uno degli Stati facenti parte della c.d. zona del “Middle-Belt”. In base alle fonti disponibili, infatti, si rileva nelle suddette zone la sussistenza di una situazione di conflitto armato tra il gruppo terroristico Boko-Haram e le forze armate governative nigeriane di gravità tale da costituire una “minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile” secondo la previsione di cui all’art. 14 lettera c) del d. lgs. n. 251 del 2007, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale ed euro unitaria sopra citata.

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Tribunale di Torino, ordinanza del 22 gennaio 2018