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La Corte d’appello di Milano conferma la decisione del Tribunale che aveva garantito il premio nascita a oltre 24.500 mamme straniere

La Corte d’appello di Milano – con dispositivo di sentenza emesso il 23 marzo – ha respinto l’appello dell’INPS contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che – accogliendo un ricorso di ASGI, APN e Fondazione Piccini – aveva ordinato all’Istituto di riconoscere il premio nascita di cui all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016 a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti e non soltanto alle mamme lungosoggiornanti o titolari di protezione internazionale come preteso dall’INPS con la circolare n. 39/2017.

A seguito della decisione di primo grado – che aveva ritenuto discriminatoria la restrizione operata dall’Istituto rispetto alla previsione di legge – l’INPS ha emanato il messaggio n. 661 del 13 febbraio 2018 con il quale ha dato esecuzione all’ordinanza, consentendo quindi a tutte le mamme straniere la presentazione delle domande, ma precisando che l’assegno viene pagato con riserva in relazione agli sviluppi futuri del giudizio.

A questo punto, visto l’esito del giudizio di appello, il messaggio dell’INPS resta ulteriormente confermato.

Tuttavia, se l’Istituto mantenesse la “riserva” sui pagamenti e decidesse di proseguire nel giudizio, i beneficiari che hanno nel frattempo ottenuto il titolo, resterebbero in una situazione di incertezza per altri anni, fino alla decisione della Cassazione.

La situazione sarebbe paradossale non solo perché trattasi di prestazione che ha esattamente lo scopo di creare condizioni di maggiore serenità e sicurezza nel momento della nascita, ma anche perché, in questo contesto, la singola mamma avrebbe interesse a garantirsi un titolo di credito proprio (cioè una decisione del giudice che riguardi espressamente il suo caso) distinto da quello che deriva dalla decisione sulla causa collettiva; in tal modo si perderebbe l’effetto “deflattivo” che le stesse associazioni perseguivano, con il rischio di una moltiplicazione di giudizi individuali, a spese della collettività.

Le Associazioni che hanno promosso il giudizio confidano quindi che l’INPS – anche a tutela di principi fondamentali quali la certezza del diritto e l’imparzialità dell’azione amministrativa – assuma una decisione definitiva sul punto, chiudendo il contenzioso e garantendo il rispetto pieno e senza riserve della decisione milanese.

Con l’occasione le Associazioni ricordano anche che il diritto riguarda tutte le mamme che sono entrate nel settimo mese di gravidanza dal 1.1.2017 al 31.12.2017 e che la domanda deve essere presentata – secondo l’INPS – entro un anno dal 1.5.2017 oppure entro un anno dal compimento del settimo mese di gravidanza se iniziato successivamente al 1.5.2017.


La replica dell’Inps – “L’istituto sta già pagando da febbraio il premio alla nascita di 800 euro una tantum anche alle mamme straniere con qualsiasi permesso di soggiorno che hanno avuto un figlio ottemperando alle sentenze dei mesi scorsi che hanno dichiarato illegittima l’esclusione delle straniere senza permesso di lungo soggiorno”.
Lo precisa l’Inps facendo riferimento al messaggio del 13 febbraio che prevede il pagamento del cosiddetto bonus mamma domani con riserva. Infatti si attende che la magistratura si pronunci in maniera definitiva sulla questione dato che ci sono ancora processi in corso.
La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello dell’Inps contro l’ordinanza del Tribunale che riconosceva il diritto alla richiesta del premio nascita a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti e non soltanto alle mamme lungosoggiornanti o titolari di protezione internazionale. L’Inps ricorda che i ricorsi erano precedenti al cambiamento dell’orientamento definito nel messaggio del febbraio.
“Le domande di premio alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari n. 39/2017, n. 61/2017 e n. 78/2017 – ha scritto l’Inps a febbraio – saranno oggetto di riesame alla luce dell’Ordinanza n. 6019/2017. Il riesame della domanda sarà effettuato su istanza della richiedente da presentarsi alla Struttura territoriale competente. I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione se, all’esito del giudizio di impugnazione del citato provvedimento giudiziale da parte dell’Istituto, emergerà un diverso orientamento giurisprudenziale”.

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )