Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ricorso Dublino, clausola umanitaria – Riconosciuta la competenza italiana per l’esame dell’istanza di protezione internazionale

Tribunale di Roma, ordinanza del 22 gennaio 2018

Il Tribunale di Roma, riconoscendo il grave stato di salute del richiedente asilo che avrebbe dovuto essere trasferito in Svizzera per l’esame della domanda di protezione internazionale, ha riconosciuto la competenza italiana all’esame della stessa, attivando la clausola umanitaria ex art. 17 co. 1 Reg. Dublino.

Nello specifico il Giudice, appurato che: “Dalla certificazione medica prodotta risulta infatti che il ricorrente è affetto da un quadro di depressione timica, caratterizzato da intense preoccupazioni legate al proprio stato di salute ed alla condizione dei propri familiari lontani, nonché alla protratta situazione di instabilità esistenziale legata anche alla complessa situazione giudiziaria, associate alla presenza di vissuti drammatici e minacciosi legati alla sua storia personale. Tale stato di salute risulterebbe senz’altro aggravato dal suo trasferimento in
Svizzera, essendosi ormai radicato in Italia attraverso la terapia e le attività nelle quali è stato coinvolto. Le stesse considerazioni valgono per un eventuale sospensione della procedura di trasferimento, posto che una delle cause del disturbo sofferto è proprio la condizione di instabilità esistenziale.
La corte di Giustizia UE (quinta sezione), con sentenza del 16 febbraio 2017, nella causa C 578/16 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovno Sodišče (Corte suprema, Slovenia), nel procedimento C.K., H.F., A.S. contro Republika Slovenija, in tema di interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), dell’articolo 267 TFUE nonché dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, ha stabilito che “lo Stato membro richiedente potrebbe scegliere di esaminare esso stesso la domanda di quest’ultimo facendo uso della «clausola discrezionale» prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n.604/2013
“.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Roma, ordinanza del 22 gennaio 2018