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CGUE – Chi è stato vittima in passato di atti di tortura nel suo Paese di origine può beneficiare della «protezione sussidiaria» se corre il rischio effettivo di essere privato intenzionalmente in tale Paese di cure adeguate al suo stato di salute fisica e mentale

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 aprile 2018

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Comunicato stampa

MP, cittadino dello Sri Lanka, è giunto nel Regno Unito nel gennaio del 2005 come studente. Nel 2009 ha presentato domanda di asilo, nella quale dichiarava di essere stato membro dell’organizzazione delle «Tigri per la liberazione della patria Tamil» (LTTE), di essere stato arrestato e torturato dalle forze di sicurezza dello Sri Lanka e di rischiare di subire nuovamente maltrattamenti in caso di ritorno nello Sri Lanka. Le autorità del Regno Unito hanno respinto la domanda di asilo di MP e hanno deciso altresì di non concedergli la protezione sussidiaria con la motivazione che non era dimostrato che egli sarebbe stato nuovamente minacciato in caso di ritorno nel suo Paese di origine.

Una direttiva dell’Unione 1 stabilisce le norme minime riguardanti la «protezione sussidiaria» al fine di completare la protezione internazionale sancita dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati. La protezione sussidiaria è riconosciuta a tutti coloro che non beneficiano dello status di rifugiato ma che sono esposti nel loro Paese di origine a una minaccia grave come la condanna a morte, la tortura, le pene e i trattamenti inumani o degradanti. I beneficiari della protezione sussidiaria ricevono un permesso di soggiorno di durata limitata. Per quanto riguarda i cittadini extra UE che non beneficiano della protezione sussidiaria, uno Stato membro può autorizzarli a soggiornare nel suo territorio su base discrezionale per motivi caritatevoli o umanitari, fermo restando che tali cittadini non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

MP ha impugnato la decisione delle autorità britanniche dinanzi all’Upper Tribunal (Tribunale superiore, Regno Unito) producendo prove mediche sui postumi delle torture che egli aveva subito in Sri Lanka e sulla sindrome da stress post-traumatico e da depressione da cui era affetto. L’Upper Tribunal ha confermato la decisione di negare a MP il beneficio della protezione sussidiaria in quanto non era stato dimostrato che egli fosse ancora minacciato nel suo Paese di origine. Tuttavia, tale giudice ha ritenuto che un rinvio di MP nello Sri Lanka violasse la Convenzione per europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) in quanto MP non avrebbe potuto beneficiare in tale Paese di cure adeguate al trattamento della sua patologia psicologica.

Adita in appello, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) chiede alla Corte di giustizia se un cittadino extra UE, che presenta i postumi di torture inflitte nel suo Paese di origine ma che non rischia più di subirvi tali trattamenti in caso di ritorno, possa beneficiare della protezione sussidiaria per il motivo che le sue patologie psicologiche non potranno essere adeguatamente trattate dal sistema sanitario di tale Paese.

Nella sentenza odierna, la Corte di giustizia considera in primo luogo che, secondo il diritto dell’Unione, una persona che abbia subito in passato atti di tortura perpetrati dalle autorità del suo Paese di origine ma che non corre più un rischio siffatto in caso di ritorno in detto Paese, non beneficia, per tale solo motivo, della protezione sussidiaria. Il regime della protezione sussidiaria mira a proteggere il singolo individuo contro un rischio effettivo di subire un danno grave in caso di ritorno nel suo Paese di origine, il che implica che sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse in tale Paese, correrebbe un rischio del genere. Ciò non avviene quando vi siano fondati motivi di ritenere che i danni subiti in passato non si ripeteranno o non proseguiranno.

Tuttavia, la Corte rileva che il procedimento di cui trattasi riguarda un cittadino extra UE che non solo ha subito, in passato, atti di tortura da parte delle autorità del suo Paese di origine, ma che, nonostante non corra più il rischio di subire nuovamente tali atti in caso di ritorno nel suo Paese, soffre a tutt’oggi di gravi problemi psicologici, conseguenti agli atti di tortura di cui è stato oggetto in passato, tenuto presente che detti postumi, secondo constatazioni mediche debitamente dimostrate, potrebbero accentuarsi in modo sostanziale, con il serio rischio che, se ritornasse in detto Paese, tale cittadino commetterebbe suicidio.

La Corte sottolinea che la direttiva relativa al regime della protezione sussidiaria deve essere interpretata e applicata nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»). Quest’ultima prevede espressamente che, laddove i diritti garantiti dalla Carta corrispondono a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali.

Conformemente alla giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti dell’uomo, la Corte di giustizia considera che la Carta deve essere interpretata nel senso che l’allontanamento di un cittadino extra UE che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave costituisce un trattamento inumano e degradante, qualora tale allontanamento comporti il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile delle sue condizioni di salute.

La Corte dichiara, quindi, che la Carta osta a che uno Stato membro espella un cittadino extra UE qualora tal espulsione comporti, in sostanza, un aumento, in modo significativo e irrimediabile, del disturbo mentale di cui soffre, in particolare laddove, come nel caso di specie, tale deterioramento metta in pericolo la sua stessa sopravvivenza.

Tuttavia, poiché i giudici nazionali hanno dichiarato nella fattispecie che la CEDU ostava a che MP fosse rinviato nello Sri Lanka, la questione pregiudiziale riguarda pertanto non la tutela contro l’allontanamento, ma la distinta questione relativa a se lo Stato membro ospitante sia tenuto a riconoscere lo status di protezione sussidiaria, ai sensi della direttiva, al cittadino extra UE che sia stato torturato dalle autorità del Paese d’origine e i cui postumi gravi a livello psicologico potrebbero accentuarsi in modo sostanziale, con il serio rischio che commetta suicidio in caso di ritorno in tale Paese.

La Corte ricorda che il fatto che la CEDU osta, a che un cittadino extra UE, in casi eccezionali nei quali sussista un rischio di subire un danno grave dovuto all’assenza di cure adeguate nel Paese di origine di tale cittadino, non implica che egli debba essere autorizzato a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione sussidiaria.

La Corte conclude statuendo che, anche se la causa delle attuali condizioni di salute di un cittadino extra UE, vale a dire le torture inflitte dalle autorità del suo Paese di origine in passato, è un elemento rilevante, un aggravamento sostanziale non può essere considerato, di per sé, un trattamento inumano o degradante inflitto a tale cittadino nel suo Paese di origine.

A tale proposito, la Corte ricorda la propria giurisprudenza e dichiara che il rischio di deterioramento dello stato di salute di un cittadino extra UE, senza che sia in discussione una privazione intenzionale nei riguardi di tale cittadino dell’assistenza sanitaria, non basta a implicare il riconoscimento a quest’ultimo del beneficio della protezione sussidiaria.

Di conseguenza, la Supreme Court dovrà verificare, alla luce di tutti gli elementi d’informazione attuali e pertinenti, (segnatamente le relazioni di organizzazioni
internazionali e di organizzazioni non governative per la difesa dei diritti dell’uomo), se, nel caso di specie, MP possa essere esposto, in caso di ritorno nel suo Paese d’origine, a un rischio di privazione intenzionale di cure adeguate al trattamento dei postumi fisici o mentali degli atti di tortura commessi in passato dalle autorità di tale Paese.


  1. Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).