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Cina – La negazione del diritto di culto giustifica la protezione sussidiaria della richiedente

Tribunale di Roma, ordinanza del 5 aprile 2018

L’ordinanza pubblicata il 05/04/18 del Tribunale civile di Roma, dott.ssa Bianchini, riconosce la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett.b) d.lgs. n. 251/07 ad una richiedente asilo di nazionalità cinese per motivi di persecuzione religiosa.

I motivi di fuga dal paese di origine della ricorrente erano legati alla persecuzione per motivi religiosi, appartenente la stessa ad una delle cosiddette chiese cristiane evangeliche domestiche (underground church) in Cina e per cui la Repubblica Popolare cinese perseguita in quanto contro l’ordine pubblico, limitando di fatto e di diritto la libertà della professione del culto, perseguito anche penalmente.

Il Tribunale dopo aver proceduto all’audizione della ricorrente e ritenuto il suo racconto credibile, ha concluso per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria di cui all’art. 14, lett. b) del d.lgs. n. 251/07.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 5 aprile 2018