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Nigeria – L’unità familiare, in un’ottica costituzionalmente orientata di protezione dei figli, giustifica la protezione umanitaria per la richiedente

Tribunale di Venezia, ordinanza del 29 maggio 2018

Photo credit: SOS Mediterranee

Il giudice del Tribunale di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad una cittadina nigeriana, riaffermando i principi costituzionali, in base ai quali alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza possibile, in particolare nel momento della sua formazione ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l’educazione dei figli minori.

A prescindere dalla verosimiglianza della vicenda narrata dalla richiedente, va tenuto conto del fatto che la stessa vive in Italia dal 2015 con il marito – anch’egli richiedente asilo ed ospite della stressa struttura d’accoglienza – e che il 5.03.2016 ha avuto una bambina, come da documentazione dimessa in atti.

Tale circostanza giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, e ciò al fine di garantire l’unità familiare, in un’ottica costituzionalmente orientata di protezione dei figli, i quali hanno il diritto di essere educati all’interno del nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro personalità.

Come ricordato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 376/2000, i principi di protezione dell’unità familiare, con riferimento alla posizione assunta nel nucleo familiare dai figli minori in relazione alla comune responsabilità educativa di entrambi i genitori, sono riconosciuti in primis dagli artt. 29 e 30 della Costituzione, ma anche da disposizioni di trattati internazionali ratificati dall’Italia (artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; art. 10 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e articolo 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, ratificati e resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; articoli 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176).

Dal complesso di queste norme, osserva la Corte, emerge un principio, in base al quale alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza, in particolare nel momento della sua formazione ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l’educazione dei figli minori; tale assistenza e protezione non può non prescindere dalla condizione, di cittadini o di stranieri, dei genitori, trattandosi di diritti umani fondamentali, cui può derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse regole della convivenza democratica.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 29 maggio 2018