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Ricongiungimento familiare – L’Ambasciata non può ledere il fondamentale diritto all’unità familiare per i beneficiari di protezione internazionale

Corte di Appello di Bari, sentenza n. 1268 del 17 luglio 2018

Una importante sentenza della Corte di Appello di Bari rispetto ad una prassi discriminatoria delle Ambasciate italiane riguardante il diritto al ricongiungimento familiare dei beneficiari di protezione sussidiaria.

La vicenda riguarda una coppia somala: la moglie residente in India richiedeva il visto di ingresso in Italia all’Ambasciata di New Delhi per ricongiungimento familiare, in quanto il marito è titolare di protezione sussidiaria, residente a Bari e aveva già ottenuto il nulla-osta dallo Sportello Unico.

Il rigetto del visto dell’Ambasciata è stato impugnato in I° grado di fronte il Tribunale di Bari che accoglieva la richiesta ritenendo il diniego affetto da insufficiente motivazione, oltre a ledere il fondamentale diritto all’unità familiare.

L’Avvocatura di Bari appellava e il legale della coppia controbatteva ritenendo l’appello dilatorio, infondato e in palese violazione di legge dato che l’ Amministrazione richiedeva requisiti di alloggio e reddito che non vanno dimostrati per i titolari di protezione sussidiaria.
Infine, venivano dimostrate con certificati medici le patologie della moglie, cosicché l’appello veniva considerato ulteriormente lesivo del diritto di assistenza e accudimento familiare.

Il ministero degli Affari Esteri è stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese di lite.

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Corte di Appello di Bari, sentenza n. 1268 del 17 luglio 2018