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Ricorso per Cassazione: due decreti di accoglimento dell’istanza per la sospensiva (post legge Minniti-Orlando)

Tribunale di Venezia, decreti dell'1 e del 9 agosto 2018

Il primo caso riguarda la vicenda di un richiedente protezione internazionale, cittadino omosessuale camerunense, diniegato anche in primo grado, il quale ha impugnato con ricorso per Cassazione il provvedimento negativo del Tribunale di Venezia.
Il secondo caso, invece, ha ad oggetto la vicenda di un cittadino pakistano, ministro di culto di orientamento sciita, anch’egli diniegato in primo grado e ricorrente in Cassazione.
Come previsto dalla “riforma Minniti-Orlando” (D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 convertito nella legge n. 46/17), il ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale, non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

Pertanto, il difensore ha depositato specifica istanza presso il Tribunale veneziano, argomentando, ex art. 35 bis co. 13 d.lgs. 25/2008, i “fondati motivi” in ragione dei quali il Giudice avrebbe dovuto sospendere gli effetti dei provvedimenti portati all’attenzione della Suprema Corte. In particolare, sono state indicate le ragioni per le quali un’eventuale espulsione verso il Paese di origine non solo avrebbe esposto i richiedenti ad un grave e irreparabile danno per l’incolumità personale, ma anche all’impossibilità di accedere ad una tutela effettiva.

Sul punto, è stata richiamata l’ordinanza del 19.06.2018 con la quale il Tribunale di Milano ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE. In particolare, il giudice remittente ha rilevato due criticità della riforma:
1) la mancata previsione di un effetto sospensivo automatico;
2) la circostanza per cui interpretare nella fase cautelare di richiesta di sospensiva del decreto di rigetto i “fondati motivi” come fondatezza stessa del ricorso per cassazione, potrebbe portare ad una violazione del diritto ad un rimedio effettivo, ponendo addirittura un problema di compatibilità con il diritto ad essere giudicato da un giudice terzo ed imparziale e con il principio di equivalenza.

Il Tribunale veneziano, facendo proprio il contenuto dell’ordinanza di rinvio ha accolto le rispettive istanze di sospensione sostenendo in sintesi la seguente argomentazione:
ritenuto che l’esistenza di dubbi di compatibilità con la disciplina comunitaria della mancata previsione di un effetto sospensivo automatico ricollegata alla mera proposizione del ricorso per cassazione costituisca un “fondato motivo” per procedere alla sospensione del provvedimento impugnato […] accoglie l’istanza di sospensione degli effetti del decreto n […]”.

– Scarica i decreti
Tribunale di Venezia, decreto dell’1 agosto 2018
Tribunale di Venezia, decreto del 9 agosto 2018