Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Violazione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale – Sospensione dei Decreti Prefettizi di espulsione e delle sanzioni accessorie del ritiro del Passaporto e presentazione alla PG

Giudice di Pace di Perugia, ordinanza del 28 giugno 2018

Due cittadini di nazionalità cinese avanzavano, a mezzo del proprio legale, richiesta di formalizzazione della domanda di protezione internazionale dinanzi l’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia.
L’Ufficio convocava i richiedenti per procedere con la formalizzazione della domanda e, alla data stabilita, i due cittadini si presentavano presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia.
L’Ufficio non riceveva la domanda di protezione internazionale, ma notificava ai richiedenti Decreto di Espulsione, e disponeva l’immediato ritiro del passaporto e l’obbligo di presentazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia una volta a settimana, in attesa di finalizzare gli adempimenti propedeutici all’espulsione.

I cittadini stranieri, difesi dall’Avv. Francesco Zofrea, impugnavano il Decreto di Espulsione emesso dalla Prefettura di Perugia e, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, ne chiedevano l’annullamento.
Veniva in particolare eccepita l’illegittimità ed arbitrarietà del modus operandi della Questura di Perugia che, in luogo di ricevere la richiesta di protezione, aveva notificato un Decreto di Espulsione, in aperta violazione delle norme di diritto internazionale, del diritto comunitario, della Costituzione e delle leggi nazionali in materia di immigrazione.
Nei fatti, la Questura aveva sancito il rigetto della domanda di protezione, violando in maniera palese il dettato normativo di cui all’art. 5, co. 1, DPR 12 gennaio 2015 n. 21, il quale individua come unico organo competente alla valutazione delle domande di protezione, la Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale.

In termini di fondatezza o meno della domanda di protezione, lo stesso decreto presidenziale prevede che “In ogni fase del procedimento, il richiedente può integrare la documentazione presentata ai sensi dell’art. 31 del decreto”, così da poter permettere alla stessa Commissione Territoriale competente un’analisi più accurata ed approfondita circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della Protezione Internazionale.
Ancora, il rifiuto di accogliere la richiesta di protezione internazionale viola le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 3718, del 30 Luglio 2015, la quale prevede che “…il rigetto per manifesta infondatezza può essere adottato solo dopo una completa intervista personale del richiedente asilo…”.

I due cittadini stranieri formulavano altresì istanza di sospensione dei provvedimenti del Questore, con cui era stato disposto l’immediato ritiro del passaporto, nonché l’obbligo settimanale di presentazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia.
Il Giudice di Pace di Perugia, in accoglimento dell’istanza, previa revoca dei precedenti provvedimenti di convalida delle misure, disponeva quindi la sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Il Giudice di Pace di Perugia in accoglimento, altresì, delle istanze di sospensione dei Decreti di espulsione, disponeva con due differenti ordinanze: l’una, resa e depositata in cancelleria anteriormente alla celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti; l’altra, con provvedimento reso all’esito della prima udienza di comparizione, in contraddittorio con l’Amministrazione resistente.

– Scarica le ordinanze
Giudice di Pace di Perugia, ordinanza del 28 giugno 2018 (e successive)