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Ricongiungimento familiare: privo di valore il verbale dell’intervista carente dei necessari requisiti formali

Tribunale di Arezzo, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c del 3 maggio 2018

Il procedimento in oggetto prende le mosse dal rifiuto del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, che l’Ambasciata di Nairobi aveva opposto per presunte incoerenze emerse nel corso dell’intervista.

Nel corso del procedimento si è dimostrato: da un lato con presunzioni circostanziate (riferimento al matrimonio emerso nel corso dell’intervista a suo tempo rilasciata dal coniuge in occasione di richiesta di protezione internazionale, versamenti monetari in favore della moglie a mezzo money transfer) l’effettività del legame e del vincolo esistente tra i due coniugi; dall’altro lato l’inutilizzabilità del verbale dell’intervista – copia del quale è stata prodotta nel corso del procedimento da parte del Ministero – in quanto redatto nella sola lingua italiana su carta non intestata ed in particolare in quanto privo di qualsiasi riferimento sia al funzionario dell’Ambasciata sia all'(eventuale) interprete che avrebbe preso parte all’intervista.

Il Giudice ha quindi, non solo, ritenuto dimostrato il legame coniugale, ma valutato come privo di qualsiasi efficacia probatoria il verbale dell’intervista, a motivo dei predetti vizi di forma, da tutto quanto traendo l’illegittimità del provvedimento di rifiuto ed l’obbligo, a carico dell’Ambasciata, al rilascio di visto di ingresso.

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Tribunale di Arezzo, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c del 3 maggio 2018