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Bonus Bebè – L’Inps continua a discriminare

Tribunale di Torino, ordinanza del 12 ottobre 2018

Una interessante pronuncia del Tribunale di Torino, sezione lavoro, con la quale, è stato accolto il ricorso presentato da una cittadina albanese volto a far accertare il comportamento discriminatorio dell’Inps nel rifiutare di riconoscere alla stessa il bonus bebè per il solo fatto di non essere titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo.

Con tale ordinanza il giudice di Torino, richiamando integralmente una precedente sentenza della Corte di Appello di Torino del 2017, ha accertato che l’assegno di cui all’art. 1, co. 125, l. 190/2015 (c.d. bonus bebè) rientra tra le “prestazioni familiari” di cui all’art. 3, co. 1, reg. UE n. 883/2004 e visto che l’art. 12, lett. e), dir. n. 2011/UE/98 impone lo stesso trattamento di sicurezza sociale sia ai cittadini comunitari anche agli stranieri extra UE titolari di permesso di soggiorno a fini lavorativi.
Trattasi di normativa direttamente applicabile nei rapporti “verticali” tra i singoli e le PP.AA., in quanto self executing, pertanto, il Giudice ha ordinato all’Inps di riconoscere alla ricorrente il beneficio richiesto.

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Tribunale di Torino, ordinanza del 12 ottobre 2018