Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ucraina – L’obiezione alla leva militare può dar vita a gravi persecuzioni

Tribunale di Roma, ordinanza del 21 agosto 2018

Il caso oggetto del presente esame attiene al riconoscimento dello status di rifugiato da parte del Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in favore di un cittadino di origini ucraine.

IN FATTO
Con ricorso ex art. 35 D.lgs 25/2008 il cittadino Ucraino, previa richiesta di rimessione in termini e di sospensione dell’efficacia, impugnava il Decreto emesso dalla Commissione Territoriale di Roma – notificato nell’anno 2015 – con cui veniva rigettata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e venivano altresì negate ulteriori forme complementari di protezione.
Dinanzi al Giudice il ricorrente mostrava coerenza e confermava, approfondendole, le circostanze alla base della sua richiesta di asilo inoltrata presso la Questura di Roma.
Nello specifico, il ricorrente confermava di essere stato costretto – nel suo Paese d’origine – a frequentare il servizio militare poiché obbligatorio, di ripudiare la guerra e l’utilizzo delle armi. Ancora, esponeva di essere stato convocato per ben tre volte dal Governo Ucraino per essere arruolato nell’esercito, al fine di partecipare alle lotte intestine denominate “Operazioni antiterrorismo”.
Il ricorrente chiariva altresì di essersi rifugiato nel nostro Paese per sfuggire alla “chiamata alle armi” ed alla sicura carcerazione cui sarebbe andato incontro per non volervi ottemperare. Sussisteva, infatti, in caso di rientro in patria, il fondato timore di essere perseguitato ed incarcerato – in quanto disertore, crimine per il quale in Ucraina è prevista una pena detentiva da un minimo di anni cinque ad un massimo di anni sette. In via preliminare, il ricorrente eccepiva quindi vizio di violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 cost. e violazione dell’art. 10 comma 4 del dlgs n. 25 del 28 gennaio 2008, per l’omessa traduzione del provvedimento di diniego e del decreto di espulsione/rifiuto del permesso di soggiorno per protezione internazionale in una lingua conosciuta, con contestuale richiesta di rimessione in termini. Nel merito, esponeva la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale.

IN DIRITTO
Preliminarmente il Tribunale di Roma, sull’eccepito presupposto secondo cui “La notifica è stata redatta nelle sole lingue italiana ed inglese, mentre solo il dispositivo del provvedimento è stato tradotto nelle lingue veicolari (e non l’intero provvedimento) senza indicare, peraltro, i motivi dell’impossibilità di tradurlo nella lingua madre del ricorrente”, ha dichiarato l’ammissibilità dell’impugnazione, rimettendo in termini il ricorrente. In ordine alla sussistenza dei requisiti per lo status di rifugiato il Tribunale, nello scrutinare gli orientamenti giurisprudenziali correlati alle domande di protezione fondate sul servizio militare, esponeva che le domande di riconoscimento dello status di rifugiato relative al servizio militare, in caso di conflitti contrari alle regole fondamentali della condotta umana possono fondarsi – oltre che su un’obiezione per motivi di coscienza – su un’obiezione ad un particolare conflitto armato oppure ai mezzi e ai metodi di guerra.
Il Tribunale ha quindi considerato ragionevole la possibilità che, in caso di rientro in Ucraina, il ricorrente potesse essere costretto a prestare servizio militare nel conflitto del Donbass (nella cui regione osservatori internazionali e media hanno riportato uccisioni arbitrarie e illegali, maltrattamenti, bombardamenti arbitrari a scapito di civili). Il ricorrente sarebbe stato quindi coinvolto nella commissione di crimini di guerra, in violazione delle protezioni stabilite dalle leggi di guerra e attraverso il mancato rispetto delle norme e delle procedure di combattimento. Gli sviluppi della guerra in Ucraina hanno infatti portato alla commissione, anche indiretta, di crimini di guerra che hanno visto coinvolta la popolazione civile, e che sono stati riportati dall’organo giudicante nella propria decisione attraverso i passi più significativi dei rapporti dell’UNHCR, dell’USDOS e dell’HRW. Considerato che il richiedente non rientra in nessuna delle categorie escluse dalla leva, il rifiuto a prestare servizio militare sarebbe il solo mezzo per il ricorrente per evitare la partecipazione a tale conflitto e il suo rifiuto verrebbe punito, in base all’art. 409 del c.p. ucraino, con la reclusione. La detta sanzione penale è quindi stata considerata atto di persecuzione. Il motivo della persecuzione è stato invece ravvisato nell’appartenenza del ricorrente al gruppo sociale dei renitenti alla leva. Considerata, altresì, la renitenza alla leva del ricorrente come espressione di un’opinione politica contraria alle scelte del Governo Ucraino, e ravvisando in ciò un ulteriore motivo di persecuzione, il Tribunale di Roma ha riconosciuto in favore del cittadino ucraino lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. D.lgs n. 251/07.

– Scarica l’ordinanza:
Tribunale di Roma, ordinanza del 21 agosto 2018