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I gravi illeciti della Questura di Roma ai danni dei migranti del “Baobab camp”

di Baobab Experience

Il piazzale Maslax dopo lo sgombero del 13 novembre - Foto tratta dal baobabexperience.org

La Questura non può decidere se una istanza di protezione internazionale sia ammissibile: la legge non concede alcun potere di filtro in sede di presentazione della istanza

Questo dichiara un giudice del Tribunale di Roma, dopo che sul suo tavolo è arrivato un ricorso contro la decisione della Questura di sospendere la procedura, per l’accertamento del rapporto di parentela tra i componenti del nucleo di richiedenti asilo di nazionalità palestinese, anche in relazione alla “carenza” del domicilio che aveva già ostacolato il proseguo dell’istanza.

Il caso in questione riguarda un padre con minore a carico, di origine palestinese provenienti dal campo di Saida in Libano. Erano arrivati al presidio di piazzale Maslax in estate, non riuscendo a procedere alla presentazione dell’istanza di protezione internazionale.
Più volte infatti si erano presentati davanti ai cancelli di Via Patini, senza riuscire ad ottenere di presentare la richiesta, perché privi di una dimora che, per i funzionari dell’ufficio Immigrazione, fosse adeguata. Per procedere alla richiesta è stato necessario accompagnarli, facendo valere il domicilio presso il presidio informale di Baobab Experience.

Questo intoppo burocratico, per gli istanti, ha prodotto diverse settimane di attesa, durante le quali hanno dimorato in una tenda donata dai volontari dell’associazione. Ma, come se non bastasse, la questura ha congelato il procedimento per una inadempienza che a loro avviso riguardava un accertamento parentale tra il padre e il figlio minore, nonostante avessimo correttamente allegato all’istanza il certificato Unrwa (l’agenzia che si occupa dei rifugiati palestinesi nei paesi terzi) che attestasse lo stato di famiglia.

Abbiamo dunque ritenuto giusto e opportuno fare esprimere un giudice su questa grave omissione della Questura che ha prodotto una ingiusta attesa dei richiedenti asilo, costringendoli a dimorare per strada per oltre 3 mesi, tutelati solo dalla rete solidale che ruota attorno alla nostra associazione.

Abbiamo raccolto assieme a loro e all’avvocato Alessandro Ferrara che si è offerto di seguire la vicenda nelle aule del Tribunale, tutta la documentazione e la storia travagliata in Italia.
La Sentenza che ne è seguita indica quanto illegittimo sia stato il comportamento dell’Ufficio Immigrazione in questo caso e nelle altre decine di casi simili che abbiamo seguito e continuiamo a seguire, dichiarando che la Questura “è chiamata semplicemente a ricevere la richiesta di Protezione, mentre la valutazione della domanda è affidata alla ESCLUSIVA competenza delle Commissioni Territoriali”.

Un risultato per noi davvero importante, che ristabilisce ruoli e compiti della pubblica amministrazione, mettendo fine, si spera, agli illegittimi e a volte illeciti comportamenti dei funzionari dell’immigrazione, che impediscono l’accesso alla procedura per la richiesta della protezione internazionale e al mantenimento del diritto di soggiorno nei procedimenti di rinnovo.

Leggi la sentenza

La Questura commette illeciti ai danni dei migranti

Come anche è accaduto nei casi che potete leggere di seguito e che riguardano le illecite espulsioni decretate nell’ambito degli accertamenti durante lo sgombero, ovvero gli sgomberi, del presidio informale di Baobab Experience, per i quali attendiamo fiduciosi l’esito giudiziario.

Durante gli ultimi sgomberi avvenuti ai danni dei migranti ospitati al presidio allestito dai volontari dell’associazione Baobab, prima a Piazzale Maslax e poi a Piazzale Spadolini, sono stati complessivamente compiuti accertamenti sulla posizione di 150 migranti che hanno dato esito a 13 decreti di espulsione e 11 inviti a presentarsi presso l’area III dell’Ufficio Immigrazione in una data successiva.

Abbiamo esaminato attentamente i primi provvedimenti che sono stati decretati dalla Questura di Roma, con il prezioso sostegno dei legali che hanno sempre volontariamente supportato le nostre attività di assistenza. Almeno cinque provvedimenti risultano illeciti sulla base delle norme nazionali e internazionali che vogliamo qui di seguito elencare e condividere. Lo facciamo soprattutto per amore di verità rispetto alle esternazioni delle forze dell’ordine che seccamente avevano dichiarato di avere emesso 24 decreti di espulsione come risultato delle operazioni di sgombero.

Il primo caso si tratta di un ragazzo originario del Senegal, destinatario di un provvedimento di espulsione nonostante fosse titolare di una protezione umanitaria in corso di rinnovo. Tale decreto notificato in data 13 novembre ’18 recava come motivazione dello stesso la “mancata presentazione della richiesta di rinnovo del titolo” cosa non corrispondente alla realtà in quanto non solo lo stesso aveva presentato istanza alla scadenza del titolo, ma all’appuntamento per il foto segnalamento non era stata accettata la documentazione circa l’iscrizione anagrafica senza per altro rilasciare un invito per integrare la documentazione che secondo gli uffici di via Patini sarebbe stata più idonea. Inoltre c’è da sottolineare che le Sezioni Unite della Cassazione, dal 2003 con la sentenza 7892/03, hanno affermato che anche la tardiva presentazione della istanza di rinnovo è ostativa al provvedimento di espulsione se prima non si conclude il procedimento di rinnovo.

Il secondo caso invece riguarda un cittadino pakistano, richiedente asilo, che in passato ha dovuto attendere diverse settimane prima di potere accedere alla procedura per la richiesta di protezione internazionale. Avendo tuttavia le impronte di primo ingresso in Germania, le autorità gli hanno notificato il decreto di trasferimento nella regione tedesca notificandogli contestualmente una espulsione.
Anche in questo caso l’atto risulta un illecito in quanto una volta avviato il procedimento di trasferimento, che per altro è impugnabile dall’interessato davanti la corte, per consolidata giurisprudenza di cassazione, il prefetto non ha più la potestà espulsiva in quanto semplicemente bisogna consegnare la persona al paese di primo ingresso, non procedendo come è stato fatto, ad un decreto di allontanamento in pendenza di un procedimento Dublino III.

Abbiamo inoltre da condividere altri due illeciti amministrativi concernenti decreti di inammissibilità dei rinnovi del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, motivati secondo le autorità di polizia, da una accertata condizione di irreperibilità vista l’iscrizione anagrafica presso l’elenco delle residenze fittizie cosiddette “via Modesta Valenti”. Questa condizione, a nostro avviso senza alcun fondamento giuridico in quanto vi poteva essere un domicilio comunque dichiarato dai titolari, è secondo le autorità ostativa al buon esito del procedimento in quanto in contrasto con le norme di pubblica sicurezza. Vogliamo rammentare ai funzionari di polizia che l’irreperibilità, quandanche accertata, è irrilevante ai fini della condizione di pericolosità sociale desunta da una conduzione non prevista per legge, che invece si deve evincere con sentenza penale di condanna definitiva, che, solo in questo caso sarebbe in contrasti con le norme di pubblica sicurezza e con le norme relative alla disciplina del soggiorno sul TN.
Inoltre se l’iscrizione anagrafica risulta un diritto e un mezzo necessario per accedere ai servizi di base socio-sanitari, non è certamente un obbligo ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno, rilasciato a qualunque motivo. Ricordiamo che meno di due anni fa, abbiamo ottenuto parere favorevole dal Tribunale di Roma, per almeno 10 casi come questi (ecco alcuni riferimenti delle ordinanze per citarne alcune 47977/2015, 39273/2015, 60646/2015, 40047/2015) nei quali la Questura di Roma non intendeva procedere al rinnovo con l’iscrizione anagrafica in una residenza fittizia.

Arriviamo dunque ad un ultimo caso che riguarda un ragazzo del Gambia, che, diniegato da una prima commissione Territoriale, intendeva avvalersi della facoltà di presentare istanza reiterata come previsto dalla legge vigente in materia di protezione internazionale. Il ragazzo accompagnato dai nostri volontari non è riuscito a presentare nuova istanza per motivi che non sono stati chiariti dai funzionari di polizia. Successivamente intercettato durante lo sgombero del piazzale Maslax il 13 novembre, ha ricevuto un invito ad allontanarsi dal territorio nonostante avesse manifestato la volontà di presentare una nuova richiesta di asilo. Ebbene in questo caso, davvero paradossale se non si trattasse della tragedia che riguarda molti, troppi richiedenti asilo, registriamo una prassi innovativa della questura volta chiaramente a violare il dettato normativo in quanto si impedisce la reiterazione della richiesta asilo, procedendo alla espulsione della persona prima di presentare nuova domanda in modo da potere applicare il novello articolo 29 bis del dlsg 25/08 che invece presuppone che in corso di procedura di allentamento la domanda reiterata si considererebbe strumentale e dunque potenzialmente inammissibile.
Per il giovane richiedente asilo avevamo già avviato una procedura ex art 700 del Codice di Procedura Civile, al tribunale di Roma, vista l’impossibilità di presentare istanza di protezione reiterata e dunque attenderemo che il giudice ordini agli uffici di via Patini di procedere come da legge.

Come è possibile dunque valutare, dal preliminare bilancio di quasi la metà dei provvedimenti, si tratta di illeciti amministrativi che stiamo impugnando davanti al Tribunale di Roma. Come sempre va soppesata la corretta applicazione della norma quando si tratta di procedimenti amministrativi e di diritto, aspettando per una più compiuta valutazione, l’intervento della Magistratura.

Insomma sparare numeri di provvedimenti di espulsione per creare attenzione mediatica senza entrare nel merito della natura di tali decreti, può essere pericoloso e strumentale.

Noi proseguiremo nel denunciare quanto di “maldestro” per usare un eufemismo, continua a fare l’ufficio immigrazione di Roma, attendendo fiduciosi gli esiti giudiziari.