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Nigeria – Status di rifugiata a donna vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale: l’importanza della presa in carico in strutture di accoglienza dedicate

Tribunale di Bari, decreto del 10 novembre 2018

Con il decreto del Tribunale di Bari – sezione immigrazione – è stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in capo a giovane donna nigeriana vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale.
La stessa era stata indirizzata dalla commissione territoriale verso una associazione che offre assistenza a donne vittime di tratta, la quale aveva effettivamente riconosciuto la sussistenza di indici rilevatori di tale indegno fenomeno.
Successivamente, riascoltata in sede amministrativa, l’organo ministeriale aveva invece deciso di negare qualsivoglia forma di protezione in considerazione delle divergenze emerse tra le due audizioni.
Tali divergenze dovevano, invece, considerarsi ovvie e costituivano il frutto del lavoro svolto dalla specifica associazione.

Il Tribunale di Bari ha riconosciuto la credibilità della vicenda narrata dalla ragazza, allora minorenne, sia con riferimento alla analisi di elementi estrinseci al racconto (fonti di informazione consultate) sia con riferimento al contegno complessivo della richiedente.
Benchè il Tribunale motivi la mancata necessità di istruttoria attraverso ascolto della richiedente sulla base della sentenza della CGUE Sacko del 26.7.2017, nel procedimento C-348/2016 (che, in tale ipotesi, appare invero non conferente) deve darsi atto della effettiva inutilità della stessa allorquando l’organo giudiziale sia già risoluto nel riconoscimento dello status di rifugiato.
Una ulteriore audizione del richiedente, infatti, sarebbe in tale caso assolutamente sconveniente sia per esigenze di tutela della parte (che non deve nuovamente sottoporsi alla rielaborazione di un trauma) sia nei confronti delle economie processuali.

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Tribunale di Bari, decreto del 10 novembre 2018