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Richiesta reiterata di protezione internazionale: il Tribunale ordina alla Questura di Roma di formalizzare l’istanza entro giorni 6 dalla pubblicazione del presente provvedimento

Tribunale di Roma, ordinanza del 29 novembre 2018

National Demonstration against Racism. Rome. Italy. November 10th, 2018. https://www.instagram.com/on.esto © Onesimus Ortega Guerrero

Il Tribunale di Roma – sezione diritti della persona e immigrazione – ordina alla Questura di Roma di formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale del ricorrente, cittadino del Gambia, entro giorni 6 dalla pubblicazione del presente provvedimento e di compiere ogni atto consequenziale, e quindi di rilasciare di un permesso di soggiorno per richiedenti asilo.

La Questura in precedenza non aveva acconsentito alla formalizzazione della domanda perché secondo un’interpretazione errata della normativa il richiedente asilo risultava carente di un’idonea residenza, non ritenendo a tal fine sufficiente la dichiarazione di domicilio in Roma, via dei Monti di Pietralata km2.
Addirittura, il 13 novembre, nel corso dello sgombero del “Baobab camp” (dove di fatto si trovava), il ricorrente era stato condotto e trattenuto in Questura, dove gli era stato notificato il decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Per il Giudice “Si ricava dunque chiaramente dalla lettura della norma un’assenza di discrezionalità in capo alla Questura, la quale è chiamata a ricevere la richiesta di protezione a fronte della semplice manifestazione della volontà dello straniero di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, mentre la valutazione del merito della domanda è affidata all’esclusiva competenza delle Commissioni territoriali. Dunque, il motivo posto alla base della decisione “verbale” della Questura di non accettare la domanda di asilo (sia essa proposta per la prima volta, oppure reiterata, come nel caso in esame), ossia la mancanza di una residenza idonea dell’istante, non trova fondamento nella legislazione vigente“.

Questa importante ordinanza conferma come la Questura non abbia alcun potere di filtro o decisionale per le istanze di protezione internazionale, ma sia chiamata semplicemente a ricevere la richiesta di protezione.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 29 novembre 2018