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Protezione umanitaria a cittadino del Bangladesh per la sua integrazione all’interno del Paese con concessione del permesso di soggiorno “per casi speciali” (art. 1 co. 9 del D. L. 113/2018 c.d. Decreto Salvini)

Tribunale di Palermo, ordinanza del 22 ottobre 2018

Foto di Carmen Sabello #indivisibili Roma 10 novembre

Pubblichiamo una recente Ordinanza del Tribunale di Palermo con la quale il Giudice ha riconosciuto, ad un cittadino del Bangladesh, il permesso di soggiorno “per casi speciali”.

A parere del Tribunale di Palermo, l’entrata in vigore del nuovo Decreto Legge 113/2018, nell’abolire la protezione umanitaria, non ha previsto un regime transitorio per le richieste di protezione internazionale e le opposizioni ai rigetti delle stesse ancora pendenti presso i competenti Tribunali.

Per tale ragione il Giudice, in via interpretativa, ha concesso al ricorrente la protezione umanitaria proprio sulla scorta dell’art. 1 co. 9 del D. L. 113/2018 (c.d. Decreto Salvini), il quale prevede il rilascio di un permesso di soggiorno “per casi speciali”.

Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato“.

In particolare, il Giudice, all’interno del dispositivo ha espressamente affermato: “accerta il diritto del ricorrente […] di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98 (riguardato nella formulazione antecedente rispetto all’entrata in vigore del D.L. n. 113/18) e, conseguentemente, dichiara che il ricorrente medesimo ha il diritto di ottenere un permesso di soggiorno “per casi speciali” ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. n. 113/18, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno)”.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 22 ottobre 2018