Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Respingimenti alla frontiera e zona di transito internazionale: il caso delle due donne trattenute a Malpensa

Nota a cura di ASGI e della campagna LasciateCIEntrare

Il 1° dicembre scorso è stato eseguito dalla Polizia di Frontiera di Milano Malpensa il respingimento di due signore, di nazionalità cubana e senegalese. Entrambe si erano recate nel loro Paese di origine poche settimane prima in possesso di un regolare titolo di soggiorno ed entrambe hanno fatto rientro in Italia con la legittima aspettativa di avere un titolo valido per il reingresso e il soggiorno.

Nondimeno, alla signora cubana è stato notificato al momento del suo arrivo a Malpensa il 27 novembre 2018 un provvedimento di revoca del suo permesso di soggiorno per motivi familiari. Lo stesso è avvenuto alla sig.ra di origine senegalese a cui, al suo arrivo a Malpensa il 29 novembre, è stato notificato un provvedimento di rigetto della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Entrambi i provvedimenti avrebbero potuto essere impugnati avanti al Tribunale competente se alla due cittadine straniere fosse stato concesso l’ingresso.

Entrambe hanno invece ricevuto, contestualmente, un provvedimento di respingimento immediato, motivato dalla mancanza di un titolo valido per l’ingresso nel territorio nazionale.

Il respingimento, tuttavia, non è stato immediatamente eseguito dal vettore che le aveva condotte alla frontiera, come invece prescrive l’articolo 10, comma 3 del Testo Unico Immigrazione. Le due signore sono state ricondotte nei loro Paesi di origine con voli partiti nella serata di sabato 1° dicembre, quindi dopo ben cinque giorni di trattenimento della ‘zona di transito aeroportuale’ la cittadina cubana e dopo tre giorni di trattenimento la cittadina senegalese, la quale peraltro era incinta, al terzo mese di gravidanza ed ha più volte richiesto l’intervento di paramedici che non sono mai stati chiamati.

La vicenda impone certamente delle riflessioni sulle prassi dei respingimenti differiti e del trattenimento nelle zone di transito aeroportuale.

Restrizione della libertà senza convalida

In primo luogo, il respingimento delle due cittadine straniere è stato eseguito in assenza di un qualunque provvedimento di convalida.

Il Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018), convertito con L.132/2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale soltanto due giorni dopo l’esecuzione dei respingimenti, ha introdotto nel citato art.10 TU il comma 2-bis che prescrive per i respingimenti non eseguiti nell’immediatezza e con lo stesso vettore (quindi per i respingimenti ‘differiti’ o, nella formulazione normativa, ‘con accompagnamento alla frontiera’) l’applicazione delle procedure di convalida di cui all’art.13 TU.

In secondo luogo, le due signore sono state trattenute per diversi giorni nella zona di transito aeroportuale senza che il trattenimento sia stato sottoposto a convalida giudiziaria.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto modo di affermare che il trattenimento di un cittadino straniero nelle zone di transito aeroportuale equivale a una restrizione della libertà che, anche se in principio finalizzata a prevenire l’immigrazione illegale, non può essere in violazione dei diritti fondamentali del cittadino straniero e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato in forza della stessa Convenzione EDU (cfr. Corte EDU, Amuur c. Francia, sentenza del 25 giugno 1996). Secondo la stessa Corte, se il trattenimento si estende per un periodo di tempo prolungato, lo stesso risulta in una mera restrizione della libertà personale che sfugge alla logica del trattenimento amministrativo finalizzato alla gestione dei flussi migratori. Inoltre, il trattenimento non deve privare lo straniero dell’accesso effettivo alla domanda di protezione internazionale, garanzia flagrantemente violata dalla Polizia di Frontiera di Milano Malpensa che ha rifiutato di accogliere la domanda di asilo della signora senegalese, che pure aveva manifestato la sua intenzione di richiedere la protezione anche a mezzo del suo legale.

Mancanza delle minime garanzie igienico-sanitarie

Oltre alla mancata previsione una qualsivoglia forma di convalida giudiziaria, e quindi all’assenza di fatto di un rimedio effettivo contro il trattenimento disposto e attuato dalla polizia di frontiera, destano molta preoccupazione anche le condizioni del trattenimento. La zona di transito è infatti un luogo assolutamente inidoneo ad offrire le minime garanzie igienico-sanitarie alle persone ivi trattenute. Le due signore riferiscono di avere dormito per le tre/cinque notti in cui sono state in attesa del volo di rimpatrio in una stanza con più di dieci persone e pochissime coperte a disposizione. Alla signora di nazionalità cubana è stato inoltre sequestrato il telefono cellulare consentendo alla stessa di mettersi in contatto con i suoi familiari solo a mezzo di un telefono a gettoni.

Negata l’assistenza legale

Infine, la prassi del trattenimento alla frontiera appare ancora più grave alla luce dell’episodio che ha riguardato le due cittadine straniere nel caso de quo, in quanto alle stesse è stato negato il diritto ad incontrare un legale, nonostante numerose richieste di accesso alla zona di transito, inviate anche a mezzo pec (e dunque ricevute dalla polizia di frontiera!) da avvocati del territorio contattati dalle stesse.

Si tratta di una prassi ormai pericolosamente consolidata in diversi aeroporti in Italia.

È indubbio che il diritto all’assistenza legale spetti anche al cittadino straniero trattenuto alla frontiera in forza dello stesso Testo Unico Immigrazione, il quale prevede, all’art.2, comma 1, che “[a]llo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”. Lo stesso TU, all’art.10, comma 5, prescrive che allo straniero respinto sia garantita l’assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

Il divieto di accesso degli avvocati è motivato dall’asserita ‘extraterriatorialità’ delle zone di transito aeroportuale. Il ricorso alla nozione di ‘territorio internazionale’ da parte della Polizia di Frontiera appare, oltre che assolutamente privo di fondamento vista l’indubbia giurisdizione dello Stato italiano sulla zona di transito aeroportuale, oltremodo pericoloso se si pensa che, nella lettura che ne fa la pubblica autorità, ‘extraterritorialità’ significa in sostanza assenza di diritti. Riferendosi alla zona di transito presso l’aeroporto di Parigi Orly, la Corte EDU (nella sentenza sopramenzionata) ha osservato che le zone di transito aereoportuale non hanno lo status di extraterritorialità e che alle stesse si applica indubbiamente il diritto nazionale. Se così non fosse significherebbe che anche un reato commesso nella zona di transito non potrebbe essere perseguito in base alla legislazione nazionale.

La mancanza di assistenza legale, umanitaria e sociale presso le zone di transito aeroportuale, l’inadeguatezza delle condizioni del trattenimento e l’assenza di procedure e limiti di tempo nella legislazione nazionale costituiscono, secondo la citata giurisprudenza della Corte EDU, violazioni dell’articolo 5, para.1 della Convenzione.

I respingimenti delle due cittadine straniere trattenute presso l’aeroporto di Milano Malpensa non sono certo episodi isolati ma riflettono una prassi diffusa ma quanto mai illegittima, che è necessario monitorare e a cui è necessario opporsi, in quanto attuata in violazione del diritto nazionale e internazionale.

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )

Campagna LasciateCIEntrare

La campagna LasciateCIEntrare è nata nel 2011 per contrastare una circolare del Ministero dell’Interno che vietava l’accesso agli organi di stampa nei CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) e nei C.A.R.A. (Centri di accoglienza per richiedenti asilo): appellandosi al diritto/dovere di esercitare l’art. 21 della Costituzione, ovvero la libertà di stampa, LasciateCIEntrare ha ottenuto l’abrogazione della circolare e oggi si batte contro la detenzione amministrativa dei migranti continua »