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Bangladesh, giovane età ed integrazione alla luce della sentenza di Cassazione 4455/2018: la Corte d’Appello riconosce l’umanitaria

Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 781 del 27 dicembre 2018

Un gruppo di migranti del Bangladesh a bordo della nave Aquarius, luglio 2017. (Annalisa Camilli - Internazionale)

Questa interessante Sentenza della Corte d’Appello di Trieste aggiusta la stortura valutativa del I° grado, al termine del quale il Tribunale aveva escluso ogni forma di protezione ritenendo che non vi fossero presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto l’integrazione sociale sfuggiva dalla ‘ratio’ dell’istituto, dipendendo da circostanze sopravvenute all’espatrio.

La Corte d’Appello ha invece ribaltato completamente questa interpretazione, dichiarando che aspetti come la giovane età, l’assenza di famiglia nel Paese, la buona integrazione nel tessuto socio-lavorativo del richiedente, rappresentino fondati motivi per riconoscere il diritto a permanere, integrandosi come giusti motivi umanitari. Tanto esprime la Sentenza: quindi, nella valutazione individuale della vita del richiedente in Italia, compiuta in via comparata alla situazione personale che egli aveva vissuto prima della partenza e alla quale si ritroverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, si riscontra quella “effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art.2 Cost.)” richiesta da Cass. 4455/2018 affinché sussistano i seri motivi di carattere umanitario che impongono il riconoscimento della protezione richiesta.
In conclusione si deve dichiarare che sussiste il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria secondo le disposizioni previgenti e di conseguenza sussiste anche il diritto al rilascio al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art.5 co.6 D.lgs. 286/1998 applicabile ‘ratione temporis’, disponendo la trasmissione della sentenza al Questore perché rilasci il permesso di soggiorno.

Altro elemento di interesse destato dalla presente Sentenza, che interviene dopo l’entrata in vigore del DL 113/08 è il riconoscimento, comunque, del diritto alla tutela umanitaria anche nell’era del post decreto sicurezza, per quanto chiaramente da rileggersi ratione temporis alla luce del detto testo normativo.

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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 781 del 27 dicembre 2018