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Ghana – Riconoscimento protezione umanitaria: le condizioni di indigenza pregiudicano un’esistenza dignitosa e dunque l’impossibilità di esercitare effettivamente qualunque diritto fondamentale

Tribunale di Firenze, ordinanza del 5 novembre 2018

Foto di Carmen Sabello @Melting Pot

Un’interessante pronuncia del Tribunale di Firenze in tema di protezione umanitaria correlata da molteplici fonti e orientamenti giurisprudenziali, in cui si afferma con chiarezza la non retroattività della abrogazione della protezione umanitaria, con citazione dei precedenti del Tribunale di Firenze e altre sedi.

Nel caso di specie, il Giudice, la dott.sa Luciana Breggia, Presidente della Sezione specializzata immigrazione di Firenze, ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ritenendo “condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari rientri tra le misure idonee ad assicurare l’attuazione del diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita e il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame previsti dall’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ratificato dall’Italia con legge n. 881/1977).

A tal proposito e con particolare riferimento gli obblighi costituzionali che possono fondare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari – scrive il Giudice – si ritiene condivisibile quanto statuito dal Tribunale di Milano con riferimento al diritto alla salute ex art. 32 Cost., come diritto al benessere psico-fisico, diritto fondamentale della persona, che deve essere garantito a tutti, e dunque anche a chi giunga da un altro Paese che non tuteli adeguatamente questo diritto.
Si è, infatti, ritenuto che “l’impegno internazionalmente e costituzionalmente riconosciuto e garantito dal combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost. deve attuarsi mediante il riconoscimento di aiuti umanitari in favore di coloro che hanno lasciato il proprio Paese di origine per condizioni di vita del tutto inadeguate ai parametri di benessere e dignità umana cui si ispirano i principi che presiedono la comunità internazionale. Pertanto, là dove il richiedente sia giunto nel territorio del nostro Paese egli è titolare del pieno diritto ad accedere alla protezione umanitaria affinché gli sia garantito un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, laddove le condizioni socio-economiche e sanitarie del Paese di origine non consentano un livello di vita sufficientemente adeguato ed accettabile di vita.
La concessione della protezione umanitaria appare dunque una misura idonea ad assicurare l’attuazione di questo diritto” (Trib. Milano, sez. I civ., ordinanza 31 marzo 2016, che, tra l’altro sottolinea, in modo del tutto condivisibile, che non “vale sostenere che l’interpretazione di cui sopra può comportare il rischio di un riconoscimento di massa della protezione umanitaria […] Per sua natura, un diritto universale non è a numero chiuso’’. Il provvedimento può leggersi in www.meltingpot.org; www.asgi.it; in www.ilcaso.it, vedi anche Trib. Torino 12.2.2012).

In definitiva, le condizioni di indigenza pregiudicano un’esistenza dignitosa e dunque l’impossibilità di esercitare effettivamente qualunque diritto fondamentale“.

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Tribunale di Firenze, ordinanza del 5 novembre 2018