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Mali – Protezione umanitaria: la valutazione della Commissione deve tenere conto della condizione di marginalità sociale in cui versava il richiedente nel paese di origine

Tribunale di Perugia, ordinanza del 24 gennaio 2019

La pronuncia del Tribunale di Perugia riconosce la protezione umanitaria a cittadino maliano ed è interessante per due profili.

Innanzitutto, ritiene che il d.l. 113/2018 (conv. in legge 132/2018), nell’abrogare la protezione umanitaria ex art. 5 co 6 d.lgs 286/1998, non ha però previsto una disposizione transitoria volta a regolare i procedimenti giurisdizionali pendenti. Ne consegue che deve applicarsi il principio di irretroattività ex art. 11 disp. prel. c.c.
Osserva infatti il Giudice: “L’assenza di previsioni di diritto intertemporale comporta la soggezione della nuova normativa, che ha abrogato la protezione umanitaria introducendo nuove ipotesi di casi speciali di rilascio del permesso di soggiorno, alla regola generale di cui all’art. 11 delle preleggi del codice civile. Le nuove previsioni normative, destinate a trovare applicazione solo per l’avvenire, non potranno quindi regolare rapporti ancora pendenti al momento della entrata in vigore delle nuove norme; pertanto, i ricorsi presentati sotto il vigore della vecchia normativa devono essere esaminati e decisi secondo la normativa vigente “ratione temporis”, in relazione al fatto generatore del diritto come considerato dalla previgente normativa con riferimento alle gravi violazione dei diritti umani che, derivanti da condizioni di vulnerabilità soggettive e pericoli obiettivi non riconducibili a quelli fondanti le ipotesi della protezione internazionale, davano attuazione all’art. 2 della Costituzione ed alla disciplina costituzionale sul diritto di asilo”.

La pronuncia interviene anche in merito alla credibilità del ricorrente ed afferma la rilevanza della condizione di marginalità sociale in cui versava lo stesso.
Sul punto osserva il Collegio: “(…) la condizione di totale analfabetismo del ricorrente (egli ha riferito di aver frequentato per un anno una scuola coranica e di non sapere né leggere né scrivere) incida inevitabilmente sulla capacità di sintesi ed analisi degli avvenimenti politici del proprio paese, onde il giudizio a tale proposito espresso dalla Commissione, deve essere ridimensionato, in ragione del modesto livello culturale del richiedente e della sua condizione sociale di marginalità rispetto alla vita politica del paese. Sotto altro aspetto, deve considerarsi come la precarietà della sua condizione umana (orfano di entrambi i genitori dalla tenera età ed avvivato subito al lavoro nei campi e poi al mercato ittico) induca ad una rievocazione in forma semplificata degli avvenimenti della propria esistenza. Non è quindi condivisibile il giudizio di non credibilità espresso dalla Commissione, in quanto il racconto, nella parte in cui fa riferimento alle vicissitudini di vita che hanno indotto il ricorrente all’esilio, appare sostanzialmente plausibile per come riferibile da un soggetto totalmente analfabeta”.

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Tribunale di Perugia, ordinanza del 24 gennaio 2019