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Protezione umanitaria in base al radicamento socio-familiare nel territorio italiano

Tribunale di Roma, decreto del 13 dicembre 2018

Attraverso un armonico contemperamento di tutti i diritti delle persone coinvolte nella singola richiesta di protezione internazionale, la diciottesima sezione del tribunale di Roma attribuisce la protezione umanitaria in base al radicamento socio-familiare nel territorio italiano.

La fattispecie oggetto del presente esame attiene ad un giudizio promosso – dinanzi alla 18° Sezione del Tribunale di Roma – ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 25/2008 per l’impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale di Roma in data 20.09.2017 nei confronti di un cittadino tunisino al quale era stata negata ogni protezione.

In punto di fatto

Il ricorrente di nazionalità tunisina, di religione musulmana, era il maggiore di dieci fratelli e i genitori erano morti. Aveva dovuto lasciare la scuola a nove anni per aiutare il padre a mantenere la numerosa famiglia costituita anche dalla nonna e dalla zia; lasciava il proprio paese una prima volta nel 1985, giungendo in Italia con regolare passaporto in cerca di lavoro, svolgendo lavori saltuari in varie città d’Italia prima di rientrare nel Paese nel 1991 per via della malattia del padre. Dopo la morte di quest’ultimo, era tornato in Italia una seconda volta in Italia nel 2000 e non era mai più ripartito. Aveva iniziato a lavorare al mercato, dove aveva conosciuto una persona che gli aveva chiesto di guidare una macchina in cambio di denaro, ma nell’auto era nascosta dell’hashish scoperta dalla polizia ai posti blocco per cui veniva tratto in arresto e condannato a scontare circa cinque anni di prigione. Nel 2005, in un altro mercato conosceva l’attuale moglie, regolarmente residente in Italia in virtù di un permesso di protezione umanitaria, con la quale si era sposato nel 2006 e da cui aveva avuto un figlio di circa 10 anni. Attualmente, il ricorrente aveva un regolare contratto di lavoro in quanto assunto dalla moglie, titolare di partita IVA e licenza per lavorare al mercato, e viveva a Roma insieme alla moglie, alla figlia di quest’ultima, nata dal primo matrimonio, ed al figlio di entrambi. La Commissione Territoriale non aveva ritenuto riconducibili le circostanze addotte alle previsioni di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra, ed escludeva, altresì, la ricorrenza del rischio di danno grave per fondare la protezione sussidiaria nonché, a differenza del Giudice, la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario.
D’altra parte si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari“.

Pertanto, in data 20 Marzo 2018 avverso il diniego il cittadino extracomunitario proponeva ricorso ai sensi dell’art. 35 d.lgs 35/2008 avanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale capitolino e, previa sospensiva del provvedimento impugnato, insisteva nel rito per la nullità del provvedimento impugnato emesso a suo dire in violazione di legge, nel merito per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato od in via subordinata della protezione sussidiaria ai sensi del D. lgs. 251/2007 ricorrendone i presupposti, ovvero in ulteriore subordinazione la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.lgs 286/98.

Non si costituiva il Ministero dell’Interno sebbene regolarmente convenuto in giudizio.

In punto di diritto

Il giudice del Tribunale di Roma con il decreto in esame, dopo aver delineato ritualmente le 3 situazioni in cui deve trovarsi il richiedente asilo per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria, o infine della protezione umanitaria alla luce del relativo quadro normativo, riteneva fondato il diritto del ricorrente alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, essendo applicabile in mancanza di una norma transitoria la normativa ratione temporis ante riforma del T.U.I. operata dal decreto sicurezza N. 113/2018. In relazione al caso di specie, il giudice di prime cure ha applicato la clausola di salvaguardia della protezione umanitaria.
Tale disposizione consente la legittimazione del soggiorno nel caso in cui ricorrono particolari concrete ragioni di tutela, anche qualora non dovesse sussistere una compiuta corrispondenza in nessuna delle fattispecie astratte previste dalla normativa vigente. Difatti, anche secondo una copiosa giurisprudenza di merito, nel caso in cui il richiedente avesse realizzato un percorso di vita lungo e ben radicato con una piena integrazione nella comunità italiana (ad esempio 15 anni), egli risulterebbe poi “sradicato” dal luogo dove ha conseguito la piena attuazione dei propri diritti umani inviolabili. Il richiedente, pertanto, andrebbe in un luogo, che, a prescindere dalle persecuzioni lamentate, interromperebbe con molta probabilità i legami familiari e il percorso di vita consolidato nel nostro paese. Di conseguenza, si ritroverebbe dinanzi a sé un contesto di vita precaria, e non rispettoso dei suoi diritti fondamentali (cfr. Trib. di Roma, Decreto n. 14208 del 08/10/2018).

A ben vedere, il richiedente asilo incontrerebbe difficoltà innegabili derivanti da un nuovo inserimento lavorativo e una nuova integrazione socio-economica che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria. E’, invero, riscontrabile la protezione umanitaria nei casi in cui ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi connessi alla salvaguardia dei diritti umani contemplati dall’art. 2 della Costituzione:
…si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice del merito dell’esistenza di situazioni “vulnerabili” non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un’esigenza qualificabile come umanitaria…”.

L’ampia portata della previsione normativa è stata da ultimo affermata anche dalla importante pronuncia della Suprema Corte n. 4455/2018 che, il giudice fa interamente propria, in particolare, laddove afferma:
“...I ‘seri motivi’ di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari…cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico… in presenza di un’esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali…E’ necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.).”.

Pertanto, applicando al caso in esame, la clausola di salvaguardia della protezione umanitaria che consente l’autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in nessuna delle fattispecie astratte previste dalla normativa di riferimento, ma ricorrono particolari concrete ragioni di tutela come esplicitate dalla Sentenza della Corte di Cassazione N. 4455/2018, che individua la vulnerabilità tutelabile del soggetto richiedente che impone al giudice investito della richiesta di protezione umanitaria, di effettuare una valutazione individuale caso per caso preordinata alla comparazione delle condizioni di vita vissute prima della partenza dal Paese di origine con quelle del Paese che lo ospita, al fine di esprimere il giudizio comparativo sulla compromissione dei diritti fondamentali inviolabili della persona umana ove il richiedente fosse rimpatriato nel paese di provenienza, ed apportare una congrua tutela laddove vi fosse una notevole sproporzione tra i due contesti di vita tale da pregiudicare il godimento dei diritti umani fondamentali.

Altresì il beneficio della protezione umanitaria viene concesso, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 8 CEDU, perché il richiedente vive in Italia dal 2000 ed ha formato un proprio nucleo familiare (oltretutto la moglie e il figlio della coppia, e la di lei figlia, vivono in condizione di regolarità), e si è pienamente integrato socialmente ed economicamente, dato anche il contratto di lavoro alle dipendenze della stessa moglie prodotto.
Pertanto, il soggetto richiedente, con la pronuncia in esame è stato ritenuto meritevole della residuale protezione umanitaria per effetto dell’applicazione dell’art. 2 della Costituzione italiana in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, e della citata sentenza della Corte di Cassazione N. 4455/2018.
Difatti il Giudice, dopo attenta valutazione e comparazione della situazione concreta vissuta nel paese di provenienza e nel paese ospitante, giunge ad affermare che, avendo il richiedente posto in essere un percorso di vita lungo e ben radicato con una piena integrazione nella comunità italiana dove ha formato una propria famiglia con una moglie (già fruitrice di un regolare permesso umanitario) e un figlio di circa 10 anni, seppur ha riportato una condanna penale questa è ormai risalente negli anni (circa 18) e non risulta che abbia commesso un nuovo illecito, quindi costituisce un soggetto vulnerabile e come da tutelare in quanto possiede nello Stato di accoglienza (Italia) legami personali o familiari sufficientemente forti che rischiano di essere gravemente lesi nel caso in cui venga applicata una misura di allontanamento (Corte Europea dei diritti dell’Uomo, causa Hamidovic c. Italia, 4 dicembre 2012).

Nel contemperamento dei diritti di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente non si può inoltre tralasciare il prioritario diritto del figlio minore del richiedente che sarebbe “leso” se venisse privato del padre raggiunto da un provvedimento di espulsione ovvero sradicato da un territorio nel quale è inserito fin dalla nascita interrompendo così con molta probabilità i legami familiari e sociali e il percorso di vita consolidato nel nostro paese per andare incontro ad un contesto di vita precaria e non rispettoso dei suoi diritti fondamentali. In altri termini, il giudice, investito della richiesta di protezione internazionale e della residuale protezione umanitaria, è chiamato ad una “ valutazione “sistemica e non frazionata” di tutti i diritti delle persone coinvolte in modo da assicurare la «massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca”.

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Tribunale di Roma, decreto del 13 dicembre 2018