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Riproposizione dell’istanza di protezione internazionale per intervenute nuove situazioni nel Paese di origine: la Questura deve permettere la formalizzazione della domanda di asilo

Tribunale di Bari, ordinanza del 13 dicembre 2018

Foto di Carmen Sabello

Il tribunale (sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale), definitivamente pronunciando sulla causa promossa da un cittadino maliano avverso il silenzio-diniego serbato dalla Questura di Foggia, in relazione alla riproposizione dell’istanza di Protezione Internazionale per intervenute nuove situazioni nel proprio Paese, dichiara l’illegittimità della condotta tenuta dalla Questura, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 241/1990, 26 e 31 del D.lgs n. 25/2008, 3 e 27 del D.lgs n. 25/2008.
La Questura è infatti tenuta alla ricezione della domanda ed onerata ad adottare un provvedimento espresso, sulla base del quale è previsto la convocazione dell’istante richiedente il riconoscimento della Protezione Internazionale, per la formale presentazione della domanda, su “modello C3”, con la redazione di specifico verbale per la raccolta delle dichiarazioni del richiedente con le motivazioni sulle nuove sue condizioni personali e sulle sopravvenute circostanze relative alla situazione del suo Paese di origine.

In una articolata ordinanza, la Corte adita, richiama la giurisprudenza della SS.UU. (ordinanza n. 5059 del 28.02.2017), secondo cui: “ la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l’accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore ”.

La Corte sottolinea, quindi, che la normativa vigente impone alla Questura alla quale sia rivolta la domanda di protezione di riceverla e di trasmetterla alla competente commissione territoriale e che la Questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, decretando che gli atti e i comportamenti assunti dalla Questura di Foggia – Ufficio Immigrazione, in tal fatta, non ha consentito al ricorrente di esercitare il proprio diritto di accesso alle autorità amministrative, con modalità non diverse da quelle che ordinariamente la P.A. è tenuta ad assicurare al cittadino.

Nè può trascurarsi, inoltre, di evidenziare che l’impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale ha determinato il perpetuarsi della condizione di irregolarità del ricorrente, con il conseguente pericolo di espulsione, causando l’impossibilità di accedere al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo.

Si sottolinea, inoltre, la competenza del Giudice ordinario in materia, ritenendo correttamente incardinata l’azione dinanzi allo stesso per ottenere l’accesso alla procedura di riconoscimento del diritto d’asilo.

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Tribunale di Bari, ordinanza del 13 dicembre 2018