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I richiedenti protezione internazionale hanno diritto alla tessera sanitaria

Una circolare della Regione Marche elimina qualsiasi dubbio

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”, si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito agli stranieri richiedenti protezione internazionale e alle nuove tipologie di permesso di soggiorno individuate nel testo normativo.

Come è noto, la Legge sopra citata ha introdotto sostanziali modifiche in merito al sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; tra le modifiche, si segnala che il permesso di soggiorno conseguente alla richiesta di protezione internazionale costituisce documento di riconoscimento ma non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica. Tale modifica tuttavia non riguarda il diritto all’iscrizione al SSR dei richiedenti protezione internazionale.

Infatti, ai sensi dei vigenti TUI (art 34), del DPR n. 394/1999, dell’Accordo Stato Regioni 255 del 20/12/12, nonché della nota regionale n. 6770/ARS/ARS/P del 18/07/2014, ai fini dell’iscrizione, in assenza di residenza, si fa riferimento alla dichiarazione di effettiva dimora che è il domicilio dichiarato dalla persona al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Si precisa che il D.lgs 142/2015 (art. 5) novellato dalla Legge in oggetto, garantisce espressamente ai richiedenti asilo “l’accesso ai servizi previsti dal D.lgs stesso ed anche a quelli «comunque erogati sul territorio» sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
Pertanto, i richiedenti protezione internazionale, compresi coloro che hanno fatto ricorso contro il diniego del riconoscimento dello stato di rifugiato, pur in assenza di residenza anagrafica, ma in possesso di codice fiscale numerico o alfa numerico e di documentazione che attesti lo stato di richiedente (cedolino, modulo C3, attestato nominativo, permesso di soggiorno o eventuale ricorso cartaceo) devono essere iscritti al SSR, per tutta la durata del permesso di soggiorno, rinnovabile e senza interruzione dell’assistenza, fino alla definizione della loro pratica (l’iscrizione non decade in fase di rinnovo del permesso di soggiorno).

Come sopra premesso, la L. 132/18 ha introdotto nuove tipologie di permesso di soggiorno, di seguito specificate, per le quali è espressamente garantita l’iscrizione obbligatoria al SSR e parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani:

1. Permesso di soggiorno per “cure mediche, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis del D.lgs 286/98 ” – Testo Unico Immigrazione (TUI). Tale permesso non deve essere confuso con il permesso per cure mediche rilasciato ai sensi dell’articolo 36 del TUI “Ingresso e soggiorno per cure mediche”, che prevede il pagamento delle prestazioni sanitarie a carico dello straniero. Per evitare disguidi, gli Uffici Immigrazione indicheranno espressamente che è stato “rilasciato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis del D.lgs 286/98”;

2. Permesso di soggiorno per “casi speciali” relativo a motivi di:
a) protezione sociale, ossia vittime di violenza e sfruttamento, ai sensi dell’articolo 18 del TUI;
b) vittime di violenza domestica, ai sensi dell’articolo 18-bis del TUI;
c) situazioni di eccezionale calamità, ai sensi dell’articolo 20- bis del TUI;
d) particolare sfruttamento del lavoratore che abbia presentato denuncia e cooperi nel relativo procedimento penale, ai sensi dell’articolo 22, comma 12- 12 quater del TUI;
e) atti di particolare valore civile, ai sensi dell’articolo 42 bis del TUI;

3. Permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del D.lgs n. 25/2008, relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale, rilasciato nei casi in cui non venga accolga la domanda di protezione internazionale, ma si è nell’impossibilità di procedere all’espulsione o al respingimento per gravi motivi di carattere umanitario (articolo 19, commi 1 e 1.1. del TUI).

Si precisa che nulla è cambiato per i titolari di status, rifugiato e protezione sussidiaria e per i minori stranieri non accompagnati.

Infine, si ritiene utile precisare che la L. 132/18 non ha apportato alcuna modifica all’articolo 35, comma 3 del TUI, relativo all’assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, nei confronti dei quali continuano ad essere garantite le prestazioni sanitarie di cui necessitano e l’accesso ai servizi attraverso l’attribuzione del codice STP.

– Scarica la circolare:
Circolare Regione Marche Assistenza sanitaria richiedenti protezione internazionale.

– Scarica il modulo per l’autocertificazione di effettiva dimora:
Autodichiarazione dimora

Danilo Burattini

Membro della redazione di Melting Pot Europa e dell'Ambasciata dei Diritti delle Marche.