Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Annullamento della revoca della protezione sussidiaria se il beneficiario, condannato per uno dei reati ex art. 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale, non costituisce pericolo per la sicurezza pubblica

Tribunale di Catania, ordinanza del 15 febbraio 2019

Il Tribunale di Catania ha rilevato che il provvedimento della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo aveva trovato fondamento nell’applicazione degli artt. 16 lett. d) bis e 18 del D.Lgs 251/07 a mente dei quali la condanna con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale costituisce causa di esclusione/revoca della protezione internazionale.
Il Tribunale ha ritenuto che la causa di esclusione/revoca imponga al Giudice di compiere “una valutazione individuale e del singolo caso specifico per stabilire se il richiedente abbia tenuto o abbia condotta di vita che costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica” e che ai fini della valutazione de quo vada esaminata “la condotta di vita antecedente e successiva alla commissione del reato“.
L’esame in concreto di tale profilo ha evidenziato come “in virtù del tempo trascorso dalla commissione del reato, senza che siano stati commessi altri reati, tenuto conto della condotta riparatrice del danno, tenuto conto che la pena comminata rientra nel beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo sotto i due anni“.
Il Tribunale, dunque, ha concluso che “valutate tutte le circostanze del caso concreto“, non ricorrano gli elementi necessari per qualificare il ricorrente come un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, con la conseguenza che il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria va annullato.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Catania, ordinanza del 15 febbraio 2019