La Corte, pur ritenendo non rientrante l’appellante nella categoria delle persone vulnerabili per età, salute o provenienza, ritiene meritevole di considerazione per il percorso di inclusione avviato con serietà e determinazione nel tessuto socio–economico del Paese ospitante.
“In tal senso è da intendersi la documentazione prodotta dal richiedente – che per altro, ha dimostrato un vivo interesse per le sorti del presente giudizio partecipandovi personalmente, sapendosi adeguatamente rapportare con la Corte in lingua italiana – così come attestante rapporti lavorativi che, sebbene non del tutto stabili, di fatto proseguono ininterrotti già da qualche tempo e ciò a dimostrazione dell’impegno profuso per stabilizzare la propria permanenza nel territorio.
Tale situazione, testimoniante la volontà dell’appellante – che, in questo senso potrebbe subire dannose ripercussioni in caso di rimpatrio – di perseguire aspettative di vita, per stile e cultura, assai differenti dal proprio Paese di provenienza, induce la Corte a riconoscergli un permesso per ragioni umanitarie ex art. 5, comma 6, D.LGS 286/1998”.
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Corte d’Appello di Milano, sentenza n.1102 del 13 marzo 2019