Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La buona integrazione è ancora un presupposto per l’ottenimento del permesso di soggiorno umanitario

Corte d’Appello di Milano, sentenza n.1102 del 13 marzo 2019

La Corte, pur ritenendo non rientrante l’appellante nella categoria delle persone vulnerabili per età, salute o provenienza, ritiene meritevole di considerazione per il percorso di inclusione avviato con serietà e determinazione nel tessuto socio–economico del Paese ospitante.
In tal senso è da intendersi la documentazione prodotta dal richiedente – che per altro, ha dimostrato un vivo interesse per le sorti del presente giudizio partecipandovi personalmente, sapendosi adeguatamente rapportare con la Corte in lingua italiana – così come attestante rapporti lavorativi che, sebbene non del tutto stabili, di fatto proseguono ininterrotti già da qualche tempo e ciò a dimostrazione dell’impegno profuso per stabilizzare la propria permanenza nel territorio.
Tale situazione, testimoniante la volontà dell’appellante – che, in questo senso potrebbe subire dannose ripercussioni in caso di rimpatrio – di perseguire aspettative di vita, per stile e cultura, assai differenti dal proprio Paese di provenienza, induce la Corte a riconoscergli un permesso per ragioni umanitarie ex art. 5, comma 6, D.LGS 286/1998
”.

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Corte d’Appello di Milano, sentenza n.1102 del 13 marzo 2019