Una sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia che applica i principi comunitari, secondo cui lo studente extracomunitario entrato per frequentare un determinato corso di laurea può scegliere di frequentare una facoltà diversa sin dal suo arrivo in Italia.
Nel caso di specie, la questura aveva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno perché la cittadina straniera, entrata con visto per studio per frequentare un corso di laurea in Economia e Commercio, non si era mai iscritta a tale facoltà e aveva scelto sin dall’inizio di frequentare un corso di laurea diverso.
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T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 126 del 18 marzo 2019