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Revoca dell’accoglienza e diritto di assistenza con il c.d. patrocinio a spese dello Stato

T.A.R. della Campania, sentenza n. 1556 del 20 marzo 2019

Il TAR Campania con questa sentenza, non solo ha ritenuto di dover annullare il provvedimento del Prefetto di Benevento con cui si era addivenuti alla revoca delle misure di accoglienza disposte nei confronti del ricorrente, ma ha altresì ritenuto doveroso sottolineare l’esistenza del principio del diritto di assistenza e di rappresentanza legale al rifugiato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16 c. 2 D.lgs 25/2008 e del D.P.R. 115/2002 (c.d. patrocinio a spese dello Stato) precedentemente non riconosciuta dalla adita Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

In buona sostanza la Commissione, con il provvedimento poi impugnato nel merito mediante debito reclamo, aveva ritenuto di dover respingere “…l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente….” scoraggiando di fatto il richiedente asilo vedendosi “sprovvisto” del diritto di difesa secondo le citate norme, e tanto sull’errato presupposto che lo stesso avrebbe dovuto provvedere al deposito della certificazione consolare ai sensi dell’art. 79 comma 2 del D.p.r. 30 Maggio n. 115.

In via ancora più esemplificativa, per la Commissione del Tar Campania non era e non è risultata sufficiente la dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 94 del D.P.R. 115/2002 a corredo dell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito, giacché il migrante, secondo l’errato convincimento, avrebbe dovuto presentare la certificazione consolare.

Pretesa assurda e pretestuosa, atteso che la mancata produzione di tale documentazione è legata al fatto di evitare contatti con le autorità di provenienza del richiedente asilo, che si ricorda essere ostili proprio perché fuggiti per motivi lesivi alla medesima persona (!).

Inevitabile, dunque, il reclamo al giudice del merito, il quale, accogliendo le doglianze di parte ricorrente, statuito espressamente che “….Una lettura costituzionalmente orientata delle norme in questione porta a concludere che anche il ricorso in trattazione ricade nelle previsioni di cui al citato comma 2 dell’art. 16 volto a garantire assistenza legale allo straniero che voglia vedere riconosciuto il proprio status di rifugiato. Nella fattispecie l’istante ha autocertificato di non aver prodotto alcun reddito, pertanto, tale dichiarazione sostituisce la certificazione richiesta dall’art. 79, comma 2 cit. Conseguentemente deve essere disposta l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato….“.

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T.A.R. della Campania, sentenza n. 1556 del 20 marzo 2019