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ABI: l’apertura di un conto corrente di base è un diritto dei richiedenti asilo

L'Associazione Bancaria Italiana chiarisce che il permesso di soggiorno per richiesta asilo è sufficiente all’apertura di un conto corrente di base

Lo scorso 19 aprile l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha diramato una nota ai Direttori Generali e ai responsabili delle diverse aree delle banche associate attraverso cui chiarisce che l’esibizione del permesso di soggiorno per richiesta asilo è di per sé sufficiente all’apertura di un conto corrente di base.
Secondo quanto comunicato dall’ABI infatti,

Il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui all’art.4, comma 1), se in corso di validità, costituisce documento idoneo per procedere all’apertura del rapporto.

Le medesime considerazioni possono valere anche per la ricevuta di cui al predetto art. 4, comma 3 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio), nella misura in cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia munita di fotografia del titolare, rilasciata da un’amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente”.

Sia la ricevuta munita di fotografia del richiedente, sia il permesso di soggiorno per richiesta asilo costituiscono dunque documento di riconoscimento valido.

L’ABI ha invece ritenuto documento non idoneo, ai fini dell’identificazione del cliente, l’attestato nominativo.

L’Associazione Bancaria ha inoltre fornito un importante chiarimento riguardante il codice fiscale: “A quanto consta, fino al 2017, è stato attribuito un codice fiscale provvisorio composto da undici cifre. Più di recente sono stati invece assegnati anche codici fiscali alfanumerici a 16 caratteri per ogni richiedente. In entrambi i casi, si tratta di codici fiscali generati tramite procedure informatizzate appositamente, messe a punto per rispondere a specifiche esigenze e, sulla base di quanto sopra, devono considerarsi validamente attribuiti da parte dell’amministrazione finanziaria”.

Non vi sono più dubbi circa la corretta interpretazione dell’art. 13 comma 3 del decreto sicurezza 113/2018 che prevede che tutti i servizi pubblici e privati debbano essere erogati ai richiedente asilo nel luogo del domicilio.

Grazie ai chiarimenti dell’ABI, che peraltro confermano quanto ASGI sostiene da diversi mesi, il rifiuto – opposto da diversi istituti bancari e da Poste Italiane in modo particolare – di aprire un conto corrente di base ai richiedenti asilo costituisce discriminazione nell’accesso a un servizio fondamentale.

ASGI invita a segnalare al Servizio antidiscriminazione ([email protected]) le cattive prassi che, nonostante gli importanti chiarimenti summenzionati, continuano a perpetrarsi a danno dei richiedenti asilo.

Si ringrazia l’UNHCR per la segnalazione.

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )