Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Le prefetture non possono procedere con la revoca delle misure di accoglienza per i richiedenti asilo senza aver compiuto una completa istruttoria sulle condizioni di vulnerabilità

T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 1383 del 31 dicembre 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte accoglie il ricorso e annulla la revoca dell’accoglienza notificata dalla prefettura di Novara al richiedente asilo.
Il provvedimento di revoca è viziato dal difetto di motivazione, non avendo l’amministrazione valutato le condizioni di salute del ricorrente; che la mancata valutazione della specifica situazione soggettiva del ricorrente, come richiesto dall’art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015, è stata rilevata da questa sezione in sede cautelare e, tuttavia, l’Amministrazione ha omesso di disporre supplemento d’istruttoria sul profilo sanitario, anche a fronte dello specifico ordine contenuto nell’ordinanza cautelare;
(…) assorbite tutte le ulteriori censure, il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto la revoca in presenza di una situazione patologica, poteva essere disposta solo dopo aver valutato l’incidenza della patologia sulla condotta nonchè l’idoneità della struttura ad ospitare il ricorrente (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez II, 25 luglio 2018 n. 1823)
“.

– Scarica la sentenza
T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 1383 del 31 dicembre 2018