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Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria di un richiedente asilo: non sussiste più la distinzione tra disoccupato e inoccupato, si rileva esclusivamente la condizione di non occupazione

Tribunale di Roma, sentenza del 28 maggio 2019

Un’altra sentenza interessante del Tribunale civile di Roma, in una causa seguita dalla avv. Loredana Leo, che conferma l’orientamento per cui deve riconoscersi l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria di un cittadino straniero (richiedente asilo) che non ha mai lavorato, non potendosi escludere da tale beneficio i c.d. “inoccupati”.

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Tribunale di Roma, sentenza del 28 maggio 2019