Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il Tribunale deve motivare il difetto di credibilità del richiedente asilo non con clausole di stile né in astratto attraverso il meccanismo della relatio alle considerazioni svolte dalla Commissione Territoriale

Corte di Cassazione, sentenza n. 13399 del 23.01.2019 (pubblicata in data 17.05.2019)

La pronuncia riguarda l’accoglimento di un ricorso presentato da un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh avverso un decreto del Tribunale di Ancona (sezione specializzata in materia di immigrazione, di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea) la quale censura la radicale carenza dell’apparato motivazionale rilevato nella pronuncia di primo grado in quanto il difetto di credibilità del richiedente asilo viene fondato su mere clausole di stile utilizzabili per una molteplicità indeterminata di casi e sul richiamo alle motivazioni espresse in precedenza dalla Commissione Territoriale di Ancona meramente affermato senza alcuna spiegazione in ordine alla condivisione delle ragioni della decisione assunta in via amministrativa.
In definitiva a parere della Suprema Corte la motivazione del Tribunale di Ancona appare meramente apparente e priva di qualsivoglia riferimento idoneo a comprendere le ragioni della condivisione delle ragioni espresse nell’originario provvedimento di diniego impugnato.

– Scarica la sentenza
Corte di Cassazione, sentenza n.13399 del 23.01.2019 (pubblicata in data 17.05.2019)