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Sierra Leone – La buona integrazione del richiedente e la probabile compromissione dei suoi diritti fondamentali in caso di rientro nel paese di origine giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Bari, decreto del 7 giugno 2019

Il tribunale di Bari, sez specializzata in protezione internazionale, accoglie il ricorso di un giovane proveniente dalla Sierra Leone, orfano dopo l’alluvione che ha colpito il paese nell’agosto 2017, riconoscendoli la protezione umanitaria.
Il Giudice ha valutato sia che il richiedente è privo di legami familiari nel paese di origine e sia l’integrazione sociale raggiunta in Italia, ove lavora con continui contratti di lavoro a tempo determinato più volte prorogati.
Pertanto in caso di rientro in Sierra Leone verrebbero messe a serio rischio le possibilità di usufruire dei fondamentali diritti inviolabili a causa dell’incolmabile sproporzione tra le due realtà, come da consolidato orientamento della giurisprudenza.

“(…) dal raffronto della situazione del paese d’origine del ricorrente che versa ancora in uno stato generale di compromissione dei diritti umani, la distruzione in Patria del nucleo familiare, l’alluvione che ha colpito la zona dove il richiedente risiedeva e la sua condizione attuale di vita in Italia, con l’esistenza in un lavoro, sebbene a tempo determinato, risulta un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra le due realtà nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.). E’ evidente che il rimpatrio determinerebbe la probabile compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”.

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Tribunale di Bari, decreto del 7 giugno 2019