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Apolidia di fatto e provvedimento di espulsione basato sulla mancanza di un riconoscimento giuridico dell’apolidia. Applicazione in via analogica dell’art.31 della Convenzione di New York del 1954 sullo status degli apolidi

La Corte di Cassazione ha riconosciuto l’applicabilità in via analogica dell’art. 31 della Convenzione di New York del 1954 agli apolidi di fatto, equiparando così, ai fini dell’inespellibilità dal territorio nazionale, la condizione dell’apolide di diritto e quella dell’apolide di fatto.
L’art. 31 della Convezione del 1954 è una norma di garanzia che prevede un generale divieto di espulsione dell’apolide, facendo salva l’ipotesi in cui l’espulsione sia giustificata da motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Nel caso di specie il ricorrente, apolide di fatto, era destinatario di due diversi decreti prefettizi di espulsione in virtù, rispettivamente, della mancata regolarizzazione della propria presenza sul territorio nazionale e della mancata ottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine previsto.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha stabilito che la condizione di apolidia di fatto del ricorrente – emersa dalle verifiche amministrative e documentali svolte dalle Autorità competenti – non consente allo Stato in cui si trova l’apolide di fatto di dare esecuzione a un provvedimento di espulsione basato sull’inesistenza di un titolo giuridico al soggiorno nel territorio nazionale, dato che l’apolidia di fatto condivide con l’apolidia di diritto la non eseguibilità del provvedimento di espulsione, anche in ragione dell’impossibilità concreta di qualsiasi ipotesi di rimpatrio.
Infatti – afferma la Corte – l’art.31 della Convenzione, che si applica a tutti i soggetti titolari di uno status giuridico di apolide, deve essere applicato analogicamente anche a coloro i quali si trovano in una condizione di apolidia di fatto, poiché anche in mancanza di un riconoscimento giuridico formale dello status di apolide, già sussistono i presupposti fattuali e giuridici che determinano la condizione di apolidia.

Accogliendo, dunque, la richiesta del Procuratore Generale, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “l’art. 31 della Convenzione di New York, che prevede la non espellibilità di un apolide se non nei casi di documentata sussistenza dei motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, si estende in via analogica anche alle situazioni di apolidia di fatto e/o nelle more del procedimento per accertare lo stato di apolidia, quando la situazione del soggetto emerge chiaramente dalle informazioni o dalla documentazione delle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il soggetto interessato”.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 16489 del 19 giugno 2019