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Decreto di espulsione – Il Giudice di Pace deve entrare nel merito della fondatezza dell’opposizione all’espulsione e non limitarsi a verifiche e motivazioni del tutto generiche

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18467 del 9 luglio 2019

Il cittadino albanese è stato colpito da decreto di espulsione per esserci trattenuto in Italia in violazione dell’art. 13 c.2 lett. b del T.U.IMM. pur essendo già in precedenza raggiunto da un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno.
Avverso tale provvedimento il cittadino straniero ha proposto opposizione rilevando la mancata sottoscrizione del Prefetto e la mancata attestazione di conformità del provvedimento notificatogli all’originale e nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti per l’espulsione.
Il Giudice di Pace di Rimini ha respinto l’opposizione osservando che “dalla memoria di costituzione della Prefettura emerge che è stato condannato dal tribunale di Roma a 9 mesi di reclusione per reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti”. Il GdP ha quindi affermato che “detta circostanza, unita alle eccezione mosse sempre da parte della Prefettura di Rimini sulla corretta applicazione del meccanismo delle espulsioni ad intensità graduale e crescente (rectius: prima misura concessione di 7 giorni per lasciare il territorio) nonché al corretto adempimento della sottoscrizione del provvedimento prefettizio, per puntuale delega da parte della Prefettura al funzionario che ha provveduto alla sottoscrizione, consente di respingere il ricorso”.

Non è dello stesso parere la Cassazione, che accogliendo il ricorso afferma: “Il Giudice di Pace ha compiuto una verifica e ha reso una motivazione del tutto generica circa la esistenza di una delega da parte del Prefetto all’emanazione del provvedimento da parte del vice Prefetto aggiunto, ha ignorato l’eccezione di non conformità all’originale della copia notificata e ha preso in considerazione una motivazione sulla legittimità dell’espulsione non basata sul contenuto del decreto prefettizio ma su circostanze dedotte solo nel corso del giudizio da parte del rappresentante della Prefettura senza verificare la fondatezza dell’opposizione all’espulsione fondata sulla irregolarità della permanenza in Italia del ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al Giudice di Pace di Rimini, in persona di diverso magistrato (…)”.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 18467 del 9 luglio 2019