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Gratuito patrocinio – Per dimostrare la mancanza di redditi nel paese di origine è sufficiente una autocertificazione accompagnata dalla istanza fatta al consolato senza esito

Corte di Appello di Roma, accoglimento n. 402 del 19 giugno 2019

Una interessante decisione della Corte di Appello di Roma che ammette al gratuito patrocinio una cittadina straniera etiope non richiedente asilo che non era riuscita a produrre il certificato consolare attestante la sua mancanza di redditi nel paese di origine.
La decisione è molto ben motivata e ricorda come la impossibilità di produzione della certificazione consolare richiesta dal combinato disposto degli artt. 79 comma 2 e 94 comma 2 del T.U. vada inteso in termini relativi e non assoluti, cosicché deve ritenersi sufficiente a dimostrare la mancanza di redditi nel paese di origine una autocertificazione accompagnata dalla istanza fatta al consolato e rimasta senza esisto.

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Corte di Appello di Roma, accoglimento n. 402 del 19 giugno 2019