Una interessante decisione della Corte di Appello di Roma che ammette al gratuito patrocinio una cittadina straniera etiope non richiedente asilo che non era riuscita a produrre il certificato consolare attestante la sua mancanza di redditi nel paese di origine.
La decisione è molto ben motivata e ricorda come la impossibilità di produzione della certificazione consolare richiesta dal combinato disposto degli artt. 79 comma 2 e 94 comma 2 del T.U. vada inteso in termini relativi e non assoluti, cosicché deve ritenersi sufficiente a dimostrare la mancanza di redditi nel paese di origine una autocertificazione accompagnata dalla istanza fatta al consolato e rimasta senza esisto.
– Scarica la decisione
Corte di Appello di Roma, accoglimento n. 402 del 19 giugno 2019