“Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi l’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio.
Il tribunale ha quindi errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione. Di conseguenza, va rinviata la controversa al Tribunale di Milano in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione di udienza”.
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Corte di Cassazione, ordinanza n. 15890 del 13 giugno 2019