Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Senegal, Casamance – Riconoscimento della protezione internazionale, fuggito per motivi di povertà

Tribunale di L'Aquila, ordinanza del'11 giugno 2019

Una recente ordinanza del Tribunale di L’Aquila con cui si riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino senegalese residente nella zona dell’alta Casamance che aveva dichiarato dinanzi la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente di essere fuggito per motivi di povertà.

Nella predetta ordinanza il giudice abruzzese rileva che “emerge, da quanto sopra, una situazione conflittuale interna che, sebbene attenuata, non può dirsi ancora totalmente sopita, e che colpisce indiscriminatamente la popolazione, posto che frange delle forze separatiste si sono date ad azioni di saccheggio e di banditismo. Il conflitto nella Casamance, dunque, non può dirsi completamente cessato, dal momento che al formale cessate il fuoco non ha fatto seguito il venir meno delle situazioni di pericolo per le popolazioni locali. A tale riguardo, è opportuno evidenziare come, anche ai fini della cessazione dello status di rifugiato e di quello di protezione sussidiaria, gli artt. 9 e 15 del D.L.vo n. 251/2007 stabiliscono che il cambiamento delle circostanze che hanno condotto al riconoscimento della protezione deve avere natura non temporanea e così significativa da eliminare il fondato timore di persecuzioni o il rischio di un danno grave. Dunque, ritiene il Tribunale che la zona di provenienza del ricorrente presenti una situazione caratterizzata da una violenza indiscriminata, che raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato in quella zona del Senegal, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una grave minaccia alla propria incolumità. Le considerazioni che precedono inducono a riconoscere al richiedente la protezione sussidiaria”.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di L’Aquila, ordinanza del’11 giugno 2019